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Il Tribunale di Perugia si pronuncia in tema di ricettazione e acquisto di sostanze dopanti

Tribunale di Perugia, sentenza 20 aprile 2026 (dep. 5 maggio 2026), n. 673
Presidente Avila, Estensore Esposito

La pronuncia in commento affronta il tema del rapporto tra il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e la condotta di acquisto di farmaci e sostanze ad effetto dopante ovvero sostanze biologicamente e farmacologicamente attive, pericolose per la salute e ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 l. n. 376/2000 (sanzionato, attualmente, dall’art. 586-bis c.p. a seguito dell’abrogazione del reato di cui all’art. 9 l. 14 dicembre 2000, n. 376).

Il Tribunale di Perugia, pronunciandosi in relazione a un caso che aveva visto alcuni soggetti acquistare a vario titolo, da professionisti medici esercenti sia attività pubblicistica che libero – professionale, sostanze ad effetto dopante e anabolizzanti vietate dal Ministero della Salute (condotta contestata dall’Ufficio di Procura quale reato – presupposto del reato di cui all’art. 648 c.p.) conclude per la non configurabilità del delitto di ricettazione nell’ipotesi di specie, rilevando che «dalla lettura del comma 1 della citata disposizione di legge, che il legislatore del 2018 in applicazione del principio di frammentarietà della legge penale, abbia inteso restringere – rispetto alla previgente formulazione – le condotte penalmente rilevanti da parte dell’utilizzatore di sostanze dopanti alle sole ipotesi in cui quest’ultime siano procurate al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o a modificare i controlli sull’utilizzo di tali farmaci o sostanze, già vietate ex art. 2 l. n. 376/2000. Di conseguenza, qualsiasi condotta di ricezione, assunzione, favoreggiamento o assunzione di tali sostanze non supportata dal peculiare dolo specifico di alterazione delle prestazioni o di modifica dei controlli antidoping ricade fuori dall’ambito di tipicità del fatto perimetrato dalla formulazione testuale dell’art. 586-bis c.p.: ne consegue che, qualora non risulti debitamente raggiunta in giudizio la prova relativa alla finalità perseguita dalla condotta posta in essere dal soggetto agente, non potrà che pervenirsi ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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