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Incriminazione del blocco stradale (Decreto Sicurezza): la Procura di Torino chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Dott.ssa Elisa Pazè

Segnaliamo ai lettori – in tema di incriminazione del cd. blocco stradale – la memoria con cui la Procura di Torino, nell’ambito di un procedimento penale relativo alla condotta di circa duecento persone che “in occasione di una manifestazione di protesta contro l’eccidio in corso nella striscia di Gaza, impedivano la libera circolazione lungo il raccordo della tangenziale Torino-Caselle, ostruendolo con il proprio corpo“, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 bis, comma 2, del del D. L.vo 22 gennaio 1948 n. 66 come modificata dall’art. 14 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025 n. 80.

Come anticipato, il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (cd. “decreto sicurezza“) – recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” – all’art. 14 ha modificato l’articolo 1 -bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 prevedendo che l’impedimento della libera circolazione su strada sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Ad avviso della Procura, “l’incriminazione del blocco stradale attuata con il corpo lede i diritti di riunione e di sciopero tutelati rispettivamente dagli artt. 17 e 40 Cost, posto che la possibilità che si creino rallentamenti o addirittura blocchi del traffico è connaturata alle manifestazioni, sia che esse si svolgano in forma statica, mediante sit-in, sia in forma dinamica, facendo parte della fisiologia dei cortei l’arresto periodico in certi punti del percorso per consentire al gruppo di non disperdersi e scandire slogan rivolti a sensibilizzare i passanti“.

Nel trasformare un diritto in delitto – prosegue la memoria – “il legislatore non ha effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco conforme ai valori costituzionali, valutando i fondamentali diritti di libertà individuale e collettiva come recessivi rispetto all’interesse alla circolazione. Andava considerato che, per gli scioperi, la giurisprudenza riconosce che la protesta sindacale si esplica legittimamente con modalità che vanno ben oltre la mera astensione dal lavoro, compreso il picchettaggio, purché non trasmodi in violenza o minaccia. A ragionare altrimenti, verrebbero incriminati per blocco stradale perfino gli operai che, radunatisi in massa davanti all’azienda, occupando il manto stradale prospiciente, ostacolino la circolazione“.

Ad avviso della Procura, “la formulazione della norma dell’art. 1 bis del D. L.vo n. 66/1948 contrasta anche con il principio di ragionevolezza, sotto il profilo della disparità di trattamento fra fattispecie assimilabili. Tertium comparationis è l’analoga disposizione dell’art. 1 dello stesso D. L.vo, stante l’omogeneità fra fattispecie: entrambe sono poste a tutela della libertà di circolazione, ma in un caso (art. 1 bis) l’ostruzione viene realizzata frapponendo il proprio corpo, nell’altro caso (art. 1) è cagionata dall’abbandono di congegno o oggetti o dall’ostruzione o dall’ingombro della sede stradale con altre modalità“.

Sennonché – si legge nella memoria – “le due norme divergono, oltre che per le modalità dell’azione, per la diversa connotazione dell’elemento soggettivo: il dolo è specifico per il reato di cui all’art. 1, generico per quello di cui all’art. 1 bis. Nel primo caso è punito chi agisce “al fine di impedire o ostacolare la libera circolazione”, nel secondo l’impedire la libera circolazione non costituisce la finalità ma integra gli estremi della condotta. Conseguentemente, in caso di ostruzione di una strada con il proprio corpo basta la consapevolezza di ostacolare il passaggio veicolare, non essendo richiesto che l’impedimento sia l’obiettivo perseguito: il reato sussiste anche se la finalità è quella di manifestare o protestare“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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