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I gestori di un sito internet rispondono penalmente per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. V, 27 dicembre 2016 (ud. 14 luglio 2016), n. 54946
Presidente Lapalorcia, Relatore Zaza

Si pubblicano le motivazioni con cui la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Brescia, la quale aveva affermato la responsabilità penale in capo al Legale Rappresentante di una S.r.l. gestore di un sito internet specializzato in ambito calcistico, nella cui community un utente aveva pubblicato un articolo corredato da alcune espressioni diffamatorie (a cui, per giunta, era stato allegato anche un file contenente il certificato penale riguardante la persona offesa) nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Vengono così respinte le argomentazioni sollevati dalla difesa dell’imputato, la quale si era premurata di rilevare che l’utente aveva inserito del tutto autonomamente l’articolo nella communitysenza alcun intervento del gestore del sito“, il quale, tutt’al più, aveva solamente ricevuto un messaggio di posta elettronica dall’utente, all’interno del quale era allegato proprio il file contenente il certificato sopra richiamato.

In conformità con le statuizioni della Corte d’Appello, la Cassazione non mette in discussione che “l’articolo incriminato era stato autonomamente caricato sul sito da D.F” (p. 3) ma, al contempo, valorizza la ricezione della mail sopra richiamata quale elemento dirimente per affermare la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore del sito: “il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l’aspetto […] dell’aver l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l’esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito” (p. 3).

In altri termini, la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore non poggia tanto sulla posizione apicale (lo status di gestore del sito internet) in quanto tale; non siamo di fronte quindi a un’ipotesi (costituzionalmente illegittima) di responsabilità c.d. da posizione. Piuttosto, il gestore del sito viene dichiarato responsabile per aver mantenuto sul sito i contenuti offensivi, omettendo di rimuovere l’articolo, una volta venuto a conoscenza del carattere denigratorio pubblicato.

Ciò posto, in conclusione, la Cassazione finisce (pur implicitamente) per “suggellare” la sussistenza di un obbligo di rimozione, in capo ai gestori dei siti internet, di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti di cui il gestore sia venuto a conoscenza (anche in via potenziale), aderendo a un’interpretazione potenzialmente in conflitto con alcuni recenti arresti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Peraltro, non può neppure trascurarsi che attenta dottrina ha sollevato numerose perplessità e/o criticità sulla natura (anche giuridica) e sulle conseguenze pratiche derivanti dal riconoscimento dell’obbligo di rimozione (si veda M.MIGLIO, La responsabilità dell’amministratore di un gruppo Facebook per i commenti offensivi pubblicati da altri utenti: un travagliato percorso giurisprudenziale, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, I gestori di un sito internet rispondono penalmente per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1