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I primi effetti della sentenza De Tommaso: rimessa alle Sezioni Unite una questione sulla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 c. 2 D. Lgs. 159/2011)

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Segnaliamo ai lettori il decreto con cui il Primo Presidente della Cassazione, ai sensi dell’art. 610 c.2 c.p.p. (trattandosi di questione di speciale importanza), ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui all’art. 75 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):

«Se il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi”, imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. cit., sia coerente con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali, anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia».

In merito alla sentenza De Tommaso rinviamo all’articolo pubblicato su questa Rivista ‘Da Strasburgo: la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza viola la Convenzione EDU‘.

L’udienza è prevista per il 27 aprile 2017.

Redazione Giurisprudenza Penale

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