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Spunti sulla responsabilità dell’amministratore testa di legno. La necessaria analisi dell’elemento volitivo quale discrimine tra mera colpa e dolo (anche eventuale).

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4 – ISSN 2499-846X

Corte d’Appello dell’Aquila, 30 gennaio 2017 (ud. 25 gennaio 2017), n. 101
Presidente relatore Manfredi

Si pubblicano le motivazioni di una condivisibile sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che ha sottoposto a un’interessante disamina i profili di responsabilità penale in capo all’amministratore di diritto per omesso impedimento dei reati commessi dall’amministratore di fatto.

In estrema sintesi, la Procura contestava all’odierna imputata (moglie del socio unico, oltre che amministratore di fatto della fallita), quale amministratore di diritto di una Società dichiarata fallita, i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, per non aver impedito le condotte illecite commesse dall’amministratore di fatto.

Assolta per insussistenza del fatto per quanto concerne la bancarotta patrimoniale, l’imputata era stata condannata in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale.

Orbene, tali argomentazioni sono state censurate dalla sentenza qui in oggetto, la quale offre numerosi spunti di riflessione sui due profili (l’elemento conoscitivo e l’aspetto volitivo) che contrassegnano l’elemento doloso, sollevando un aspetto spesso trascurato dagli interpreti.

Ossia, che i due elementi appena menzionati sono due entità a sé stanti, rigidamente separati ed autonomi l’uno dall’altro, e che ciascuno di esse richiede un’approfondita analisi da parte dell’Organo Giudicante per valutare la sussistenza nel caso concreto dell’elemento doloso in capo all’imputato.

Tale ragionamento prende spunto da una valutazione critica del tradizionale orientamento giurisprudenziale che, come noto, fondava la responsabilità dell’amministratore di diritto sulla mera assunzione della carica e degli obblighi che ne conseguivano.

Tuttavia, a detta della Corte d’Appello, “la mera omissione degli obblighi gravanti sull’amministratore di diritto consente solo un addebito di colpa, non potendosene dedurre automaticamente la consapevolezza della commissione del reato di bancarotta fraudolenta documentale che necessita del dolo anche in capo al soggetto cui si addebita il mancato impedimento ex art. 40 cpv cp.“.

Se da un lato, “la violazione dell’obbligo di impedimento assume rilievo anche a titolo di dolo eventuale ravvisabile quando la condotta omissiva si accompagni alla percezione di anomalie, di segnali di allarme da cui possa ben desumersi quanto meno il rischio (accettato) della commissione di condotte illecite”, d’altro canto, “tale condizione soggettiva non può essere desunta in via automatica dalla accettazione della carica”.

Peraltro, anche la mancata (o erronea) valutazione dei segnali di allarme non consente all’interprete di entrare nel terreno del dolo; tale stato integra solamente il primo momento cognitivo ma nulla dice circa il secondo (ed imprescindibile) aspetto del dolo, la fase c.d. volitiva: “la semplice mancata valutazione di tali segnali di rischio da cui era intuibile la commissione di condotte illecite da parte dell’amministratore di fatto, dovuta al mancato controllo e quindi alla omissione dei propri doveri consente solo un addebito di colpa in relazione alla negligenza dimostrata, al mancato adempimento di tale dovere”.

Per entrare nel terreno del dolo, quindi, non basta che l’amministratore di diritto abbia solamente “percepito tali segnali di rischio”, ma occorre che i segnali di allarme “siano stati apprezzati come tali”.

Solo nell’ipotesi in cui queste due condizioni vengono contemporaneamente soddisfatte, si esce dall’ambito della mera colpa e si fa ingresso nel terreno del dolo, anche nella forma eventuale.

E questo passaggio porta con sé conseguenze decisive ai fini della rilevanza penale; nelle ipotesi di reato punibili solamente a titolo di dolo, la sussistenza del mero elemento colposo in capo all’imputato annulla ogni possibilità di ricorrere allo strumento penale e, contestualmente, fa riespandere, come unico strumento di tutela, l’azione di responsabilità civile per risarcimento danni.

In definitiva, quindi, è “indispensabile”, per l’organo giudicante, “accertare che l’amministratore di diritto ha percepito e si sia reso conto di segnali di rischio da cui era intuibile la possibilità della commissione di reati puniti a titolo di dolo e scientemente non si sia attivato per impedirli riassumendo tutti i poteri connessi alla carica rivestita. Ciò in ossequio ad una corretta valutazione del concetto di dolo eventuale”.

Applicando tali principi al delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestata all’amministratore di diritto, la Corte d’Appello censura così la tradizionale impostazione secondo cui l’assunzione della “qualifica formale implicherebbe l’automatica consapevolezza che esse sono uscite dalla propria sfera di competenza per passare sotto quella dell’amministratore di fatto e ciò comporterebbe totale accettazione delle conseguenze di ciò”.

In tal caso, “può dirsi provata solo l’accettazione della gestione altrui della società e quindi anche delle scritture da parte dell’amministratore di fatto, ma non già per questo la accettazione a delle commissioni di azioni delittuose, che non sono certo automatica conseguenze del fatto che un soggetto si presti a ricoprire, per le più svariate ragioni (anche non illecite) la carica formale, così consentendo la gestione anche illecita ad un amministratore di fatto, fatto salvo sia provato un previo accordo in tal senso o la emergenza di fatti che dovevano indurre l’amministratore formale ad avvertire almeno il rischio della commissione di reati, in concreto accettandolo”.

Di conseguenza, “l’amministratore di diritto risponde del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o omessa tenuta della contabilità anche solo per la posizione di cui è formalmente investito, in quanto gravato dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture, a patto che sia fornita la prova della consapevolezza della sottrazione, della omessa o irregolare tenuta […] Se ciò non è, come detto, potrebbe contestarsi all’amministratore formale solo un profilo di colpa e quindi la bancarotta documentale semplice”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Spunti sulla responsabilità dell’amministratore testa di legno. La necessaria analisi dell’elemento volitivo quale discrimine tra mera colpa e dolo (anche eventuale), in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4