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Evasore fiscale e confisca di prevenzione: escluso l’automatismo.

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 1 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 novembre 2017 (ud. 21 settembre 2018), n. 53003
Presidente Conti, Relatore Villoni 

Con la sentenza in rassegna, la VI Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, in maniera piuttosto argomentata, sui presupposti oggettivi della cosiddetta pericolosità sociale generica, ai sensi dell’art. 1, D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. codice antimafia, in relazione alle condotte dell’evasore fiscale “seriale”.

In particolare, la vicenda trae le mosse dalla  instaurazione da parte della Procura di Roma di due distinti procedimenti penali nei confronti del ricorrente ( di professione notaio ed incensurato): il primo, per violazione degli artt. 2 e 8 del D. lgs. n. 74 del 2000, in concorso con il terzo interessato; il secondo, per violazione degli artt. 2 e 11 del medesimo decreto legislativo.

Contemporaneamente, il P.M. chiedeva al Tribunale l’applicazione a carico dell’imputato della misura di prevenzione della confisca (art. 24 c.d. codice antimafia) sul presupposto della ritenuta pericolosità sociale generica in quanto soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi (art. 1 , lett. a)) e che per condotta e tenore di vita doveva ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivere abitualmente anche in parte con proventi di attività delittuose (art. 1, lett. b)).

Tuttavia, mentre con riferimento al primo procedimento l’imputato veniva prosciolto dal GUP di Roma per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato a sensi dell’art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, come modificato dalla l. n. 128 del 2015 (trattandosi di condotte certamente elusive delle imposte dovute, ma che non danno luogo a reato, avendo espressamente escluso il giudicante che le fatture emesse fossero oggettivamente false); il secondo procedimento, riferito ad annualità temporalmente successive,  era ancora in corso.

Il Tribunale di Roma prima e la Corte di Appello poi, disponevano la confisca dei beni immobili e di quote societarie, avendolo ritenuto soggetto socialmente pericoloso sulla base del medesimo impianto argomentativo secondo il quale, le risultanze fattuali evidenziano concreti elementi da cui desumere che l’imputato fosse dedito a condotte illecite di evasione fiscale, vivendone dei relativi proventi, pur disponendo di sostanze economiche sproporzionate alla sua effettiva capacità di reddito.

Orbene, la Corte di legittimità –  nel ritenere il ragionamento seguito dalla Corte territoriale affetto da un  vizio di fondo determinante una violazione di legge a causa della non corretta interpretazione dell’art. 1 lett. a) e b) del d. lgs. n. 159 del 2011 e che a sua volta ha comportato un’indebita dilatazione del concetto di pericolosità generica che il citato decreto legislativo ha mutuato dalla previgente disciplina di cui alla l. n. 1423 del 1956, evidenzia quanto segue:

  • la distinzione fondamentale tra pericolosità generica e pericolosità qualificata risiede nel fatto che ai fini di quest’ultima e dell’applicazione dei provvedimenti previsti  nel Capo II del decreto stesso è sufficiente la qualità di essere indiziati ( anche in veste di istigatori, mandanti e finanziatori) di uno dei reati contemplati alle lettere a), b), d), f), i) dell’art. 4 del d. lgs. n. 159 del 2011; per i reati di cui alle lettere e) e g), si richiede, invece, una pregressa condanna ( per uno dei delitti in materia di armi) o quanto meno un positivo accertamento di avere fatto parte di associazioni politiche sciolte dalla legge n. 645 del 1952 riferite al deposto regime fascista.
  • Evidentemente diversa è, invece, la situazione riguardante i soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 4 che a sua volta rinvia all’art. 1 del decreto, nel quale, tralasciando il caso specifico della lettera c) retaggio della precedente impostazione della normativa di prevenzione incentrata sui soggetti perturbatori dell’ordine pubblico, il termine “abitualmente” che ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) postula di necessità pregresse occasioni di accertamento in sede penale della ripetuta dedizione a determinate condotte ( ed in particolare ai traffici delittuosi di cui alla lett. a)) o della consumazione di condotte costituenti reato dai quali i soggetti traggano o abbiano tratto, anche in parte, i proventi del loro sostentamento.
  • Ma che tale accertamento non possa limitarsi alla mera constatazione della condizione di indiziati per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, da un lato lo dimostra la differente struttura del sistema della pericolosità qualificata e dall’altro lo richiede la pressante esigenza di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità, come tali suscettibili di attribuire margini di eccessiva discrezionalità ai giudizi in violazione del principio di certezza del diritto, derivante non solo dalla giurisprudenza sovranazionale ( Corte EDU sentenza De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017, ric. 43395/09) ma anche da quella interna ( ord. Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione del 14 marzo 2017 che ha posto in dubbio la legittimità costituzionale di tutte le misure di prevenzione, patrimoniali e personali, fondate sulle fattispecie di pericolosità generica disciplinate dall’art. 1, lett. a) e b) del c.d. codice antimafia)
  • Per ciò solo e a prescindere dalla natura tributaria dei reati, l’aver ritenuto sussistente la pericolosità generica del’imputato sulla base di mere risultanze di indagini afferenti a procedimenti penali pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della misura, costituisce applicazione distorta e perciò erronea del concetto di pericolosità generica. Più precisamente: 1) pur tenendo nominalmente conto della diversa natura del procedimento penale tributario rispetto a quello di prevenzione, Tribunale e Corte territoriale hanno condotto le rispettive valutazioni esclusivamente sulla base del materiale indiziario proprio del procedimento penale, finendo in sostanza per equiparare i reati tributari in rilievo ( artt.2, 8 11 del d. lgs. n 74 del 2000) a quelli che fungono da presupposto per l’attivazione della procedura di prevenzione per pericolosità specifica; 2) poiché adottate sulla base del medesimo compendio probatorio di procedimenti in itinere, esse hanno di fatto integrato un’indebita attribuzione di funzioni spettanti al giudice penale, avendo ignorato che per alcune mensilità d’imposta e per i delitti alle stesse riferiti, l’imputato era stato prosciolto con sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p. non impugnata. Circostanza, quest’ultima, che avrebbe dovuto indurre perlomeno ad una diversa delimitazione temporale del requisito della pericolosità, a sua volta incidente sulla verifica del presupposto oggettivo ( epoca di acquisizione dei beni sequestrati a fini di confisca) per disporre la misura ablatoria.
  • Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può, pertanto, prescindere dal pregresso accertamento in sede penale – ancorché non definito da una sentenza di condanna ma in ipotesi mediante applicazione di amnistia, indulto, causa di non punibilità derivante da collaborazione volontaria di cui all’art. 5 – quater della l. n. 227 del 1990, prescrizione etc. – dell’avvenuta commissione di fatti integranti delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l’esercizio di traffici parimenti connotati da modalità illecite, sulla scia del resto dei rilievi formulati dalla citata decisione Corte EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 che ha espressamente posto in risalto la necessità di una “valutazione oggettiva delle prove che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell’individuo” o la messa in evidenza di “ segni specifici esteriori” delle sue tendenze criminali.
  • Quanto alla nozione di “ traffici delittuosi” di cui all’art. 1, lett. a) d. lgs. n. 159 del 2011 la Suprema Corte ritiene necessario riconsiderare l’interpretazione finora fornita dalla non cospicua giurisprudenza di legittimità sull’argomento, evidenziando che se è vero che il concetto di traffici delittuosi designa qualsiasi attività criminosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti, altrettanto fondato appare ritenere che è proprio per le più volte ricordate esigenze di tipicità e concretezza che tale affermazione richiede un necessario affinamento concettuale, dovendosi circoscrivere la nozione di “traffici delittuosi” alle ipotesi di commercio illecito di beni tanto materiali quanto immateriali o addirittura concernente esseri viventi nonché a condotte latu sensu negoziali ed intrinsecamente illecite ( usura, corruzione) ma comunque evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto ( anche se non di contravvenzione) da cui sia derivato una qualche forma di provento.
  • In altri termini, nel senso comune della lingua italiana, “trafficare” ( che significa in primo luogo commerciare) non può fondatamente estendersi al significato di delinquere con finalità di arricchimento.

Poste tali considerazioni di carattere generale ed attinenti ai presupposti oggettivi della pericolosità generica –  riguardante com’è noto ogni categoria di reato diversa da quella suscettibile di fungere da presupposto di quella specifica –  la Corte affronta il tema peculiare della pericolosità ( generica) dell’evasore fiscale.

Al riguardo, viene affermato in modo inequivoco che è priva di fondamento la tesi secondo cui i delitti tributari non consentirebbero di per sé l’applicazione delle misure di prevenzione di natura patrimoniale e segnatamente la confisca.  Difatti, a parere della VI sezione penale, non è dato ricavare l’esistenza di tale ipotetica preclusione in alcuno degli articoli del Codice della prevenzione del 2011 ed in particolare del suo art. 79, neppure se letto in connessione con l’art. 14, comma 4 della legge n. 537 del 1993.

Nello specifico, viene precisato che:

  • la prima di dette previsioni normative si limita a contemplare la possibilità di esperire accertamenti di carattere fiscale, economico e patrimoniale a carico dei soggetti nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, nei casi in cui ciò si renda evidentemente necessario e vale a dire quando la misura stessa ( in ipotesi di natura ablatoria) non abbia comportato l’effettuazione di quelle stesse verifiche.
  • La seconda, impone a sua volta di ricomprendere nel reddito imponibile i proventi “derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo”, facendo salvi quelli “già sottoposti a sequestro o confisca penale” per la semplice ragione che è illogico sottoporre a prelievo fiscale redditi già acquisiti al patrimonio dello Stato ( confiscati) o anche solo gravati da vincolo d’indisponibilità in vista di quella destinazione ( sequestro).
  • E’ vero che il sistema originario della prevenzione da pericolosità generica, inaugurato dalla legge n. 1423 del 1956, si fondava sull’assunto implicito che il legislatore fosse sostanzialmente incapace di individuare i proventi dell’attività delittuosa tant’è che lo stesso art. 240, comma 1 cod. pen., rimasto inalterato fin dalla sua introduzione, ne stabilisce come facoltativa la confisca, né erano alla epoca immaginabili sistemi di ablazione patrimoniale anticipata mediante sequestro preventivo anche per equivalente. Ciò non significa, tuttavia, che le nuove possibilità di aggressione ai patrimoni di origine illecita ( i sequestri e le confische per equivalente, quelli per sproporzione ex 12- sexies l. n. 356 del 1992, l’art. 1, comma 143 della l. n. 244 del 2007 per la materia tributaria) abbiano necessariamente ristretto l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, come del resto lo stesso art. 24 del d. lgs. n. 2011 sta a dimostrare, richiedendosi unicamente una più attenta delimitazione delle rispettive aree di operatività delle diverse discipline.

Tanto premesso, la Suprema Corte, nel tentativo di dare un significato più concreto alla nozione di evasore fiscale seriale rilevante ai fini di prevenzione, ne evidenzia il carattere di per sé generico atteso che il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari è indubbiamente illecito in tutte le sue forme ma dà luogo  risposte differenziate da parte dell’ordinamento che affianca ipotesi di illecito di carattere penale, in genere di natura delittuosa ancorché punite con la sola multa, ad altre di natura amministrativa.

Inoltre, anche a voler considerare soltanto le ipotesi delittuose di cui al d. lgs. n. 74 del 2000, esse risultano di struttura molto variegata, costituendo espressioni di devianza penale sensibilmente diversi.

Invero, un elemento da considerare necessariamente al fine di stabilire se l’evasore fiscale seriale, nei termini variegati in cui la nozione può essere declinata, possa ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose è l’intervenuta o meno adesione nei periodi di tempo considerati a meccanismi di conciliazione con l’amministrazione fiscale.

Si deve, infatti, tenere nel debito conto il fatto che l’eventuale recupero della imposta evasa sottrae per definizione all’evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio e salva la dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di imposta evasa comunque indebitamente trattenuta, diventa problematico sostenere che anche il residuo reddito, ove lecitamente prodotto, finisca per risultare contaminato dalla condotta ( certamente) illecita di sottrazione alla tassazione.

Il problema consiste, semmai, nel verificare se in occasione del procedimento penale o a seguito della procedura conciliativa, l’imposta evasa o il suo importo equivalente siano stati comunque effettivamente recuperati, in caso negativo, non ricorrendo perciò tale ostacolo concettuale alla possibilità di ritenere l’evasore fiscale seriale socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011.

Sulla base dell’illustrato iter argomentativo, la Corte ha ritenuto di aderire ad un precedente orientamento di legittimità ( Sez. V, sent n. 6067 del 6.12.2016, Malara, Rv. 269036) secondo cui  in tema di misure di prevenzione patrimoniale, , il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del D. lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all’evasore fiscale, in sé e per sé considerato.

Per il complesso delle argomentazioni svolte, la Corte annullava il decreto impugnato e rinviava gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Treglia, Evasore fiscale e confisca di prevenzione: escluso l’automatismo, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 1