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Spazzacorrotti e art. 4-bis O.P.: anche la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale

Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 18 luglio 2019 (ud. 18 giugno 2019), n. 31853
Presidente Santalucia, Relatore Magi

In merito ai profili di diritto intertemporale della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) in tema di esecuzione delle pene detentive per reati cd. ostativi, segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lett. B della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all’art. 4-bis, comma 1, delle legge 26 luglio 1975 n.354 il riferimento al delitto di peculato.

La struttura di tale delitto non appare contenere – si legge nella decisione – «alcuno dei connotati idonei a sostenere una accentuata e generalizzata considerazione di elevata pericolosità del suo autore, trattandosi di condotta di approfittamento, a fini di arricchimento personale, di una particolare condizione di fatto (il possesso di beni altrui per ragioni correlate al servizio) preesistente, realizzata ontologicamente senza uso di violenza o minaccia verso terzi e difficilmente inquadrabile – sul piano della frequenza statistica delle forme di manifestazione – in contesti di criminalità organizzata o evocativi di condizionamenti omertosi».

Ad avviso dei giudici, «la connotazione di elevata pericolosità di «ogni» autore di simile condotta – che ben potrebbe risolversi in un’unica occasione di consumazione, isolata e marcatamente episodica – espressa dalla legge n.3 del 2019 pare dunque contrastare con la mera osservazione delle caratteristiche obiettive del tipo legale, in chiave di dubbio circa il rispetto del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost» non essendo neanche possibile rinvenire nell’esame dei lavori preparatori «una esposizione chiara di criteri di metodo e di osservazione empirica idonei a giustificare simile scelta, di certo portatrice di forti limitazioni a diritti costituzionalmente garantiti».

L’apprezzamento concreto delle caratteristiche obiettive del fatto e della personalità dell’autore viene peraltro sottratto – prosegue la Corte – «alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza (con anticipazione degli effetti pregiudizievoli in tema di libertà personale derivante dalla previsione di legge di cui all’art. 656 co.9 cod. proc. pen.) finendo con il determinare l’ulteriore dubbio – che si intende esprimere – di concreto pregiudizio al principio di individualizzazione della pena e del finalismo rieducativo di cui all’art. 27 co.3 Cost. La selezione delle fattispecie di reato «ostative» comporta l’attrazione dei condannati per tali fatti – al di là delle condizioni soggettive e dei profili di quantificazione concreta del trattamento sanzionatorio – in un sottosistema che nel rendere marginale la discrezionalità del giudice incide concretamente sulla dimensione rieducativa della pena, esaltandone – per converso – l’aspetto di prevenzione generale a fini di deterrenza».

Redazione Giurisprudenza Penale

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