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Ilva di Taranto e esenzione da responsabilità penale ex art. 2 c. 6 D. L. 1/2015: la Corte Costituzionale restituisce gli atti al Gip di Taranto per effetto dello ius superveniens

Corte Costituzionale, udienza pubblica del 9 ottobre 2019
Presidente Lattanzi, Relatore Cartabia

Come avevamo anticipato, con ordinanza dell’8 febbraio 2019 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 commi 5 e 6 del Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto) nella parte in cui autorizzano lo stabilimento di Taranto a continuare la produzione anche in costanza di sequestro penale e nella parte in cui prevedono una esenzione da responsabilità penale per i gestori dello stabilimento e per i soggetti da essi delegati.

All’esito dell’udienza del 9 ottobre 2019, la Corte Costituzionale – accogliendo le richieste della Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e di ArcelorMittal Italia che avevano chiesto la restituzione degli atti al giudice rimettente per effetto dello ius superveniens (vedi ordinanza del 16 luglio 2019, relatore Cartabia, sull’ammissibilità dell’intervento di ArcelorMittal Italia spa) – ha deciso di restituire gli atti al Gip di Taranto, il quale, «considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte (dl n. 34 del 2019 e, successivamente, dl n.101 del 2019, in corso di conversione in legge), dovrà valutare se permangono la rilevanza delle questioni e i dubbi di legittimità costituzionale».

Il D.L. n. 101 del 2019 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) – citato nel comunicato stampa della Corte Costituzionale e ampiamente ripreso ieri dagli organi di stampa a seguito della comunicazione di Arcelor Mittal di voler mettere in discussione l’accordo del 31 ottobre 2018 – è stato convertito con Legge 2 novembre 2019, n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 ed in vigore dal 3 novembre 2019.

Nel corso dell’esame al Senato è stato soppresso l’articolo 14 del D.L. appena citato (Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.) il quale interveniva sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. La soppressione dell’art. 14 comporta il ripristino della disposizione originaria così come modificata dall’art. 46 del D.L. n. 34 del 2019 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, con Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Redazione Giurisprudenza Penale

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