Sul rapporto tra le attenuanti previste dall’art. 630 c.5 c.p. e art. 8 l. 203/91 – Cass. pen. 19250/2013
Cass. Pen., Sez. V, n. 19250, 3 maggio 2013, ud. 17 aprile 2013
Presidente G. Ferrua, Relatore S. Palla
La Corte ha stabilito che in caso di dissociazione del concorrente nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen., deve essere riconosciuta, in forza del principio di specialità, esclusivamente l’attenuante prevista dal quinto comma dell’art. 630 cod. pen. e non anche quella di cui all’art. 8 della l. n. 203 del 1991.
Per scaricare il testo della sentenza clicca qui