CONTRIBUTIDA STRASBURGO

Pubblicità dell’udienza nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione: inammissibile la questione di legittimità costituzionale

Corte Costituzionale, Sentenza 214 del 18 luglio 2013
Presidente Gallo, Relatore Frigo

L’autore commenta la recente sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2013 (puoi visualizzare nella barra a destra il link all’articolo sulla sentenza già pubblicato sul portale nonché un altro commento dello stesso autore) che decide sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 41694/12, dichiarandola infondata per difetto di rilevanza.

La Corte costituzionale segna una battuta d’arresto nel processo di “snellimento” nell’adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo iniziato dalle Sezioni Unite, riportando il discorso in un ambito più rigoroso, almeno nella prospettiva della regolamentazione del giudizio di costituzionalità.

In sintesi, il Giudice delle leggi non avalla la prospettiva delle Sezioni Unite, secondo cui i giudici comuni, dinanzi ad una manifesta, nonché già riconosciuta a livello europeo, violazione dei diritti fondamentali, debbono sollevare questione di legittimità costituzionale della norma recante il vulnus (costituzionale e convenzionale), in assenza di una specifica rilevanza per l’interessato.

Ad avviso del supremo giudice di nomofilachia la rilevanza della questione di legittimità posta in questi termini sarebbe in re ipsa, da riferirsi più alla situazione dell’ordinamento, che alla situazione del singolo ricorrente. Tale procedura consentirebbe di raggiungere un duplice scopo: evitare all’interessato un previo ricorso a Strasburgo per vedere tutelato il proprio diritto e, forse ancor più pregnante, consentire una modifica della normativa “lesiva” che sia valida retroattivamente ed erga omnes.

Nonostante le convincenti motivazioni sul punto esposte dalle Sezioni Unite, la Corte costituzionale, riprendendo le argomentazioni di un precedente (C. cost. sent. 80/2011), rifiuta una simile configurazione della rilevanza: si afferma che essa verrebbe, in questo modo, snaturata, venendo a mancare l’imprescindibile caratteristica dell’incidentalità della questione di legittimità e si potrebbe aprire una breccia nel divieto di proposizione di questioni meramente teoriche, slegate dal caso di specie.

Considerato che, nella situazione oggetto del giudizio, l’interessato non aveva mai rivolto l’istanza relativa all’esercizio del diritto, asseritamente non riconosciuto dalla norma (nella specie, la richiesta di tenere l’udienza del procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione in forma pubblica), non sussisterebbe il requisito della rilevanza, nonostante il deficit normativo fosse già stato riscontrato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Lorenzetti c. Italia).

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Mario Arienti

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