ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

La Cassazione in tema di opere stagionali e permesso di costruire – Cass. Pen. 32966/2013

Cass. Pen., Sez. III, 30 luglio 2013 (2 maggio 2013), n. 32966
Presidente Teresi, Relatore Amoroso

Depositata il 30 luglio 2013 la sentenza num. 32966 della terza sezione penale della Suprema Corte in tema di reati edilizi.
In particolare, tra le diverse questioni trattate dalla Corte, è stato affrontato il tema dell cd. “opere stagionali“.
Hanno affermato i giudici che il permesso di costruire è senz’altro richiesto anche per l’esecuzione di opere stagionali, le quali si differenziano da quelle precarie che, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.
diversamente da quella precaria, non è finalizzata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire  (tra i precedenti v. Sez. 3^ n. 34763, 26 settembre 2011; Sez. 3^ n. 23645, 13 giugno 2011; Sez. 3^ n. 22868, 13 giugno 2007; Sez. 3^ n. 13705, 19 aprile 2006; Sez. 3^ n. 11880, 12 marzo 2004).
Ciò detto, la sua mancata rimozione allo spirare del termine stagionale configura il reato ex art. 44 del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) giacché, in siffatta ipotesi, la responsabilità discende dal combinato del medesimo art. 44 e art. 40, comma 2, c.p., per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo (Sez. 3^ n. 23645/2011, cit. Sez. 3^ n. 42190, 29 novembre 2010; Sez. 3^ n. 29871, 11 settembre 2006).
In conclusione, la mancata rimozione – conclude la Corte – accertata in fatto configura, di per sè, il reato urbanistico, così come questo sarebbe configurabile nel caso in cui le opere realizzate consistessero in strutture permanenti, incompatibili con il ricordato concetto di “stagionalità” (nè potrebbe ritenersi valido, a tale proposito, il riferimento, effettuato in ricorso, a strutture amovibili – ombrelloni, sdraio etc. – che per la loro natura e consistenza non richiederebbero alcun titolo abilitativo).

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Redazione Giurisprudenza Penale

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