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Principio di affidamento: non è invocabile da chi ha violato una regola precauzionale – Cass. Pen. 35827/2013

Cassazione Penale, Sez. IV, 30 agosto 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 35827
Presidente Bianchi, Relatore Piccialli, P.G. Gaeta

Depositata il 30 agosto scorso la pronuncia numero 35827 della Suprema Corte in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni.
Questi, brevemente, i fatti che hanno portato alla decisione in esame: la Corte di appello di Cagliari aveva confermato la condanna di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati. in ordine al delitto di cui all’art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore.
Quest’ultimo, secondo la ricostruzione dei fatti, rimasta incontestata, mentre si trovava sul solaio del primo livello di uno dei fabbricati in costruzione all’interno del cantiere, al termine delle operazioni di sversamento del calcestruzzo attraverso il braccio mobile di un’autopompa, azionava, tramite una pulsantiera, il predetto braccio mobile, con l’intento di pulire la tubazione; nell’eseguire tale movimento, il braccio del veicolo andava ad urtare, tranciandola, una linea aerea di media tensione che partiva da una cabina Enel situata a distanza minore di cinque metri dalla costruzione. Da tale manovra seguiva la messa sotto tensione della struttura metallica della pompa e la sottoposizione del S. ad elettrocuzione, a cui seguiva l’immediato decesso del lavoratore.
Gli imputati erano perciò chiamati a risponderne nelle rispettive qualità: di coordinatore per la progettazione, di datore di lavoro e legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori e di legale rappresentante della ditta subappaltatrice, essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell’imprudenza e della negligenza, sia specifica, per avere consentito, senza la predisposizione di misure di tutela idonee ad eliminare il rischio di accidentali contatti con i conduttori della linea elettrica, l’utilizzo di un’autopompa per le operazioni di getto di calcestruzzo sul solaio di primo livello di uno dei fabbricati in costruzione all’interno del cantiere, anche in violazione del divieto previsto dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 11 di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche a distanza minore di cinque metri dalla costruzione in corso (tale violazione è stata contestata a tutti e tre gli imputati).

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i ricorsi presentati dagli imputati richiamando, preliminarmente la rigorosa disciplina dettata in materia di misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili dove proprio è più frequente il ricorso allo strumento contrattuale dell’appalto o del subappalto, come nel caso in esame, o il ricorso a sinergiche collaborazioni di lavoratori autonomi.
In particolare, tra i motivi di ricorso presentati (per il cui approfondimento si rinvia alla sentenza) i giudici si sono pronunciati su quello concernente il cd. principio di affidamento.
Non è utilmente invocabile – osserva la Corte – nel caso in esame il principio di affidamento, in forza del quale il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, (con)titolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento.
Come ormai costantemente affermato da questa Corte (v. da ultimo, Sez. 4, 24 gennaio 2012, n. 14413, Cova ed altri, rv. 253300), il principio di affidamento non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (qui, per esempio, del lavoratore, “garantito” dal rispetto della normativa antinfortunistica).
Tale principio, infatti, per assunto pacifico, non è invocabile allorché l’altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sull’inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio.
In altri termini, non può invocarsi legittimamente l’affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia (già) in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione: laddove, infatti, anche per l’omissione del successore, si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l’evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento (ai fini e per gli effetti di quanto disposto, in tema di “interruzione del nesso causale”, dall’art. 41 c.p., comma 2).
In questa prospettiva ermeneutica, è evidente che il coordinatore per la sicurezza, non può utilmente invocare il principio dell’affidamento, per versare egli stesso in una situazione di “colpa”, sostanziatasi nell’avere predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico.

In conclusione, questa la massima ricavabile dalla pronuncia:
Il principio dell’affidamento – il quale deve sempre contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la garanzia – non è invocabile nell’ipotesi in cui l’altrui condotta imprudente, ossia il non rispetto da parte di altri delle regole precauzionali imposte, si innesti sulla inosservanza di una regola precauzionale proprio da parte di chi invoca il principio. L’affidamento nel comportamento altrui, pertanto, non può essere legittimamente invocato nell’ipotesi in cui colui che si affida sia già in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione e ponga rimedio all’omissione. Laddove, infatti, anche per l’omissione del successore si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l’evento avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento“.

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