ARTICOLIDA STRASBURGO

Corte EDU tra libertà di espressione e ricorso alla pena detentiva (Causa Ricci c. Italia)

Corte Europea dei diritti dell’uomo, 8 ottobre 2013
Ricci contro Italia, Ric. n. 30210/06

Depositata l’8 ottobre scorso la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo relativa al ricorso numero 30210 del 2006 presentato da Antonio Ricci contro l’Italia per violazione del diritto alla libertà di espressione da parte dello Stato italiano.

Poco tempo dopo la sentenza Belpietro i giudici di Strasburgo tornano a riconoscere la violazione dell’art.10 della Convenzione in punto di sproporzione della pena detentiva in caso di riconoscimento della responsabilità del giornalista per diffamazione.

Senza riepilogare i fatti (per cui si rinvia alla sentenza di cui è disponibile il download) deve segnalarsi come la Corte Europea, pur riconoscendo una violazione delle regole deontologiche da parte del ricorrente Antonio Ricci per la diffusione di videoriprese “interne” alla Rai non destinate alla diffusione ma riservate, riconosce, tuttavia, la assoluta sproporzione della pena detentiva e dunque la violazione dell’art. 10 CEDU (v. § 42 delle motivazioni “l’interessato ha affermato, sia dinanzi ai giudici nazionali che dinanzi alla Corte, di aver dato seguito ad una divulgazione di questo tipo al fine di rivelare al pubblico un caso di uso distorto e ipocrita della televisione e al fine di mostrare in maniera tangibile l’impoverimento della qualità delle trasmissioni televisive finanziate dallo Stato. In queste circostanze, la Corte ritiene che l’interessato volesse comunicare informazioni o idee e che la sua condanna abbia costituito una ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione, garantito dall’articolo 10 della Convenzione“).

In motivazione si criticano gli argomenti del tribunale di Milano e della Corte di Cassazione secondo i quali la protezione delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico esclude per principio ogni possibile bilanciamento con l’esercizio della libertà di espressione. Infatti – si osserva – anche quando vengono diffuse informazioni riservate, occorre esaminare più aspetti distinti, ossia gli interessi in gioco, il controllo esercitato dai giudici nazionali, il comportamento del ricorrente e la proporzionalità della sanzione comminata.

In conclusione, pur non potendosi affermare che una condanna a carico del ricorrente fosse di per sé contraria all’articolo 10 della Convenzione, resta comunque il fatto che la natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da prendere ugualmente in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalità dell’ingerenza: nella fattispecie, oltre al risarcimento dei danni, il ricorrente è stato condannato a quattro mesi e cinque giorni di reclusione. Nonostante gli sia stata accordata la sospensione condizionale della pena e benché la Corte di cassazione abbia dichiarato il reato prescritto, la Corte ritiene che il fatto di infliggere una pena detentiva abbia potuto avere un effetto dissuasivo significativo. Peraltro, il caso di specie, che aveva ad oggetto la diffusione di un video il cui contenuto non era di natura tale da provocare un pregiudizio importante, non era segnato da alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso ad una sanzione così severa.

Pertanto, per la natura ed il quantum della sanzione imposta al ricorrente, si ritiene che l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione di quest’ultimo non sia proporzionata agli scopi legittimi perseguiti. Vi è dunque stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.

La decisione è stata presa con sei voti contro uno. Il giudice turco presso la Corte di Strasburgo Işıl Karakaş ha manifestato opinione dissenziente ritenendo che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione: “Il diritto di critica e di satira deve certamente essere riconosciuto e protetto sul terreno dell’articolo 10, ma il caso di specie, come sottolineato giustamente dalla Corte di Cassazione italiana, riguardava la divulgazione di informazioni riservate non diffamatorie. Si trattava quindi di una causa in cui doveva essere mantenuto un giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Nel caso di specie i giudici nazionali hanno mantenuto un giusto equilibrio tra la libertà di espressione del ricorrente e il diritto alla riservatezza delle informazioni che, in base all’articolo 617 quater del codice penale, era stato accusato di aver divulgato.”

Si segnala che il Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, ha reso disponibile il testo della sentenza in italiano (Traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo).

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Redazione Giurisprudenza Penale

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