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Sulla testimonianza del Presidente della Repubblica Napolitano nel processo stato-mafia

La corte d’Assise di Palermo lo scorso 17 ottobre ha deciso che la testimonianza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nell’ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia che si celebra a Palermo, può essere ammessa.

“La testimonianza del Presidente della Repubblica” – si legge nell’ordinanza di 8 pagine emessa dalla Corte d’Assise – “è espressamente prevista dall’art. 205 del codice di procedura penale che disciplina, infatti, le modalità della sua assunzione”.

Ai sensi del primo comma del citato articolo, “la testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato“.

Tuttavia – prosegue l’ordinanza – deve tenersi conto dei limiti contenutistici che si ricavano dalla sentenza della Corte Costituzionale del 4 dicembre 2012 e, pertanto, la testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano richiesta dal pm può essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del detto teste che, secondo quanto è dato rilevare dalla lettura dell’articolato di prova anche sotto il profilo temporale, potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali, pur comprendendovi in esse le ‘attività informali’, comunque coessenziali alle prime e coperte da riservatezza di rilievo costituzionale secondo quanto si ricava dalla sentenza citata”.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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