Prostituzione minorile: le Sezioni Unite sulla differenza tra primo e secondo comma dell’art. 600-bis c.p.
Come anticipato qualche settimana fa, lo scorso 8 ottobre con l’ordinanza numero 32067 del 2013 la terza sezione penale della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«Se la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma 1 o di cui al comma 2 dell’art. 600 bis cod. pen.»
Il 19 dicembre si è tenuta l’udienza davanti alle Sezioni Unite ed è stata fornita la seguente risposta:
«Integra la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 600-bis cod. pen.».
Ricordiamo che il secondo comma della disposizione punisce, con una pena notevolmente inferiore rispetto al primo, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.
Pertanto, stando all’informazione provvisoria resa nota dalla Cassazione, si può per ora concludere che chi promette denaro o altre utilità al fine di convincere una persona minorenne ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con sé stesso, risponde non di induzione alla prostituzione minorile, bensì dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 600-bis c.p.
Per conoscere le argomentazioni della suprema Corte bisognerà attendere il deposito delle motivazioni.