Sulla natura giuridica della recidiva – Cass. Pen. 14439/2014
Cassazione Penale, Sez. III, 27 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 14439
Presidente Fiale, Relatore Pezzella, P.G. Policastro
Depositata il 30 gennaio 2014 la pronuncia numero 14439 della terza sezione penale sulla natura giuridica della recidiva.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte – osservano i giudici – la recidiva non è un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicchè, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede.
Negli stessi termini v. Cass. Pen., Sez. I, 19 febbraio 2013, n. 13398 in C.E.D. Cass. 256021 secondo cui “la recidiva non è un mero “status” soggettivo desumibile da provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172 comma 7 c.p., desumere la recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione“; Cass. Pen., Sez. I, 21 ottobre 2008, n. 44061 secondo cui “la recidiva non può essere desunta in executivis sulla base del certificato penale, se non dichiarata dal giudice della cognizione” o ancora Cass. Pen., Sez. I, 26 maggio 2010, n. 23878 secondo cui “l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui al capoverso dell’art. 99 c.p. a condizione che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta“.
Prendendo le mosse dalla natura costitutiva della contestazione dell’accusa, i giudici hanno affermato che, quando la prescrizione si sia già verificata in relazione ad una contestazione originaria, ovvero ad un’ipotesi di reato non ancora concretizzatasi in un capo d’imputazione, deve pronunciarsi l’estinzione del reato per tale causa non potendo valere la contestazione della recidiva, come di ogni altra circostanza aggravante, avvenuta successivamente alla scadenza del termine di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità – conclude la Corte – anche con il previgente codice ha affermato che la natura costitutiva della contestazione della recidiva non consente di tener conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, dell’aumento di pena derivante dalla recidiva medesima ove questa non sia stata contestata prima dello spirare del tempo necessario a prescrivere il reato nella forma non aggravata (sez. 2, n. 10448 del 19.6.1981, Baronchelli, rv. 151053).