ARTICOLIDelitti contro la fede pubblicadelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte generaleParte speciale

Sul concorso tra indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.) e falsità ideologica (art. 483 c.p.)

Cassazione Penale, Sez. V, 15 gennaio 2014 (ud. 26 novembre 2013), n. 1574
Presidente Savani, Relatore Lignola, P.G. D’Angelo

Si segnala la pronuncia numero 1574 del gennaio 2014 con la quale la quinta sezione penale ha aderito al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai rapporti tra il reato di cui all’art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e quello di cui all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Atteso il rapporto di parziale identità tra le fattispecie di cui agli artt. 316 e 483 – osservano i giudici – il reato di indebita percezione di erogazioni di cui all’art. 316-ter c.p. assorbe quello di falso, in quanto l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483, ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione (Sez. Un, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962).

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 cod. pen., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010 – dep. 25/02/2011, Pizzuto); non ha rilievo, proprio per tale motivo, la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, dato che in ogni reato complesso si ha per definizione pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice.

A tale conclusione – specifica la Corte – si giungerebbe anche nella ipotesi in cui, per il non superamento della soglia minima del valore economico del contributo o della erogazione, sia configurabile una mera violazione amministrativa, perchè rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pur se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato, dovendosi fare applicazione anche in questa ipotesi del principio di specialità intercorrente tra fattispecie penali e violazioni amministrative stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 (Sez. U, n. 7537 del 6/12/2010  dep. 25/02/2011, Pizzuto, Rv. 249105; precedentemente, Sez. 6, n. 28665 del 31/05/2007, Piga, Rv. 237115; Sez. 5, n. 31909 del 26/06/2009, Arcidiacono, Rv. 244814; da ultimo Sez. 2, n. 17300 del 16/04/2013, Corona, Rv. 255195).

Negli stessi identici termini si era già pronunciata la seconda sezione penale nell’aprile 2013, con la pronuncia numero 17300 secondo cui “il reato di falso previsto dall’art. 483 cod. pen. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest’ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione – Euro 3.999,96 -, dia luogo alla violazione amministrativa prevista dal secondo comma dell’art. 316 ter c.p.“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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