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Art. 41 comma 2 c.p.: in tema di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento

Cassazione Penale, Sez. IV, 4 settembre 2014 (ud. 2 luglio 2014), n. 36920
Presidente Sirena, Relatore Iannello, P.G. Salzano

Con la pronuncia numero 36920, depositata il 4 settembre 2014, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla disposizione di cui all’ art. 41 comma 2 c.p. in base al quale “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.

Come è noto – ricordano i giudici – l’interpretazione di tale norma costituisce uno dei temi di maggior complessità del diritto penale, oltre che di fondamentale importanza, svolgendo essa un ruolo centrale nell’assetto che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità. L’opinione largamente prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza ritiene che l’unico modo per conferire un senso alla formula sia quello di ritenere che si parli di cause sopravvenute che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento, e costituiscano in realtà delle concause giacchè, se ci si trovasse di fronte a cause dotate di piena autonomia, la disposizione sarebbe inutile, ovvia e ripetitiva dell’art. 40, comma 1, e art. 41, comma 1. Deve quindi ribadirsi il prevalente orientamento secondo cui la norma intende svolgere una funzione limitativa rispetto al principio di equivalenza causale espresso nel comma precedente, alludendo a concause qualificate, capaci di assumere su di sè, da un punto di vista normativo, la spiegazione dell’imputazione causale, e per ciò stesso ovviamente non esclude ma anzi presuppone l’esistenza di un collegamento condizionalistico con la condotta dell’agente.

Ciò posto, venendo al caso di specie, la Corte era chiamata a pronunciarsi in ordine alla seguente vicenda, così riportata in sentenza: la vittima – transitando alla guida di una motoslitta a velocità elevata, tenendo una condotta imprudente perchè a conoscenza dell’esistenza di alcune depressioni del terreno (dette “inghiottitoi”) – trovandosi di fronte ad un fossato (lungo circa 18,40 metri, largo 13,50 metri e profondo fino a 2,40 metri), nell’inutile tentativo di saltarlo, finiva per ribaltarsi rovinosamente con la motoslitta, riportando una trauma che ne cagionava, in poco tempo, la morte. L’evento veniva ascritto all’imputato perchè, in quanto titolare dell’obbligo di garanzia rispetto a chiunque accedesse all’area predetta, aveva colposamente omesso “a fronte di una situazione di pericolo facilmente percepibile e rappresentatagli anche dall’autorità comunale, di attivarsi adeguatamente predisponendo idonea recinzione ai margini delle depressioni o idonea segnalazione delle stesse”. All’esito del giudizio abbreviato il GUP, pur riconoscendo che a provocare l’evento avesse concorso il fatto della vittima (essendo emerso che egli conosceva benissimo i luoghi, che per tal motivo accompagnava i turisti a fare escursioni con la sua moto, che anche immediatamente prima dello schianto aveva fatto dei giri nei pressi della buca, tanto da potersi affermare che nel l’occorso egli avesse volontariamente puntato il fosso e vi si fosse diretto consapevolmente con l’intento di saltarlo, per di più con una passeggera a bordo della motoslitta) dichiarava l’imputato responsabile del delitto p. e p. dall’art. 40 c.p., comma 2, e art. 589 c.p.

Il caso in esame – afferma la Corte – reclama l’affermazione dell’idoneità del fattore causale sopravvenuto (ossia del fatto doloso della stessa vittima) ad interrompere il nesso causale tra il tragico evento e la condotta omissiva addebitata all’imputato. Come univocamente accertato, infatti, ruolo causale evidentemente determinante ha assunto la deliberata scelta della vittima non solo di accettare il rischio insito nell’affrontare la depressione naturale del terreno da essa ben conosciuta (e probabilmente, secondo quanto pure evidenziato in sentenza, fino a poco prima ulteriormente perlustrata) ma addirittura di misurarsi con la stessa, proponendosi, in modo evidentemente sconsiderato, di saltarla con la motoslitta lanciata alla massima velocità, pur essendo questa appesantita dalla presenza di altra passeggera.

Così pacificamente ricostruita la dinamica dell’incidente, senso comune impedisce di considerare l’evento come conseguenza della pericolosità in sè della cosa e induce piuttosto ad ascriverlo alla condotta consapevolmente e volontariamente votata al rischio della vittima. Nel momento in cui, infatti, la pericolosità del luogo non solo era ben nota ma addirittura accettata e per così dire voluta ovvero presupposta nel proposito sportivo o esibizionistico maturato dalla vittima, non può non discenderne che il ruolo della stessa quasi scompare nella dinamica causale, per scolorire (a seguire la teoria della causalità umana) a livello di mera occasione del fatto o fattore condizionante presupposto. A ben vedere, infatti, la pericolosità del luogo può apprezzarsi, come fattore causale giuridicamente rilevante, solo nei confronti di chi non ne abbia conoscenza o di chi, pur avendola ben presente, si trovi nelle condizioni di doverlo affrontare (es. percorso naturale che esponga al pericolo di cadute); non anche nei confronti di chi, ben conoscendo le caratteristiche del luogo, vi si avventuri liberamente e volontariamente proprio allo scopo di affrontarle e misurarsi con esse, nell’intento di dimostrare di poterle dominare e facendo improvvido affidamento sulle proprie capacità e sulle potenzialità dei propri mezzi.

All’obiezione che, nel caso di specie, sulla sconsiderata determinazione della vittima avrebbe potuto influire, nel senso di dissuaderla o renderla inattuabile, l’apposizione di una recinzione attorno al fossato, la Corte osserva come tale accorgimento sia riferibile ad un’area di rischio nettamente distinta da quello poi realizzatosi: il rischio, cioè, di cadute accidentali da parte di chi vi si avvicinasse, non quello – oggettivamente e notevolmente diverso – cui si è volontariamente esposto la vittima nel tentativo, tragicamente fallito, di saltare da una sponda all’altra con la motoslitta lanciata alla sua massima velocità e appesantita dalla presenza di una passeggera.

Alla luce di tali principi, la sentenza è stata annullata senza rinvio dovendo il nesso causale essere escluso per l’esistenza di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, da individuarsi, come detto, nella condotta altamente imprudente e deliberatamente votata al rischio della vittima.

Redazione Giurisprudenza Penale

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