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Malattia professionale avente origine multifattoriale: la Cassazione esclude la sussistenza del nesso causale

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. IV, 1 aprile 2016 (ud. 9 marzo 2016), n. 13138
Presidente D’Isa, Relatore Pavich

1. La sentenza che si allega offre numerosi spunti di riflessione sullo statuto epistemologico dettato dalla sentenza Franzese ai fini della valutazione giudiziale in merito alla sussistenza del nesso eziologico, specie per attribuire con univoca certezza alle condotte omissive del “Datore di Lavoro” la dipendenza eziologica della patologia riscontrata in capo al lavoratore.

Questi i fatti oggetto del procedimento: il manager di una società piemontese viene imputato per aver (a detta della Pubblica Accusa) procurato a un lavoratore le patologie dell’epicondilite destra (e della sindrome di Dupuytren), avendo omesso di mettere a disposizione del dipendente le necessarie misure di prevenzione, quali i guanti anti vibrazione e i martelli con impugnatura di gomma. Condannato (pur ai soli effetti civili) in sede di appello, la Suprema Corte di Cassazione ribalta radicalmente il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello torinese, la quale aveva attribuito con ragionevole certezza la sussistenza del rapporto causale tra le violazioni contestate al manager e l’epicondilite.

2. La Cassazione prende spunto dallo sviluppo di alcuni principi sanciti dalla sentenza Franzese, specie in riferimento ai profili di conclusione “processualmente certa” o “dotata di alto o elevato grado di credibilità razionale”.

Riprendendo tali criteri, la Cassazione richiama alcuni recenti orientamenti, secondo cui, in presenza di una patologia c.d. multifattoriale, il giudice è tenuto a “procedere a una puntuale verifica – da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della vicenda: “sarebbe stato in particolare necessario aver riguardo al carattere multifattoriale della patologia e, pertanto, alla sua riconducibilità ad una pluralità di possibili fattori causali; in tal caso il giudice non può ricercare il legame eziologico, necessario per la tipicità del fatto, sulla base di una nozione di concausalità meramente medica, dovendo le conoscenze scientifiche essere ricondotte nell’alveo di una causa condizionalistica necessaria (vds. Sez. 4, Sentenza n. 11197 del 21/12/2011, dep. 2012, Chino e altri, Rv. 252153”.

Pertanto, in base a tali criteri, ogni organo giudicante è tenuto a valutare con approccio dialettico tutte le evidenze dotate di valore scientifico ed emerse in sede dibattimentale e che si pongono quindi in un rapporto di antagonismo probatorio tra loro, a valle del quale il grado di probabilità passa da un livello meramente numerico e statistico per elevarsi a un grado di elevata credibilità razionale.

Orbene, la Corte d’Appello avrebbe fatto cattivo uso di tale approccio metodologico; la Corte, in particolare, avrebbe definito tale patologia come “malattia con genesi multifunzionale e con frequente componente causale lavorativa”, senza esaminare nel dettaglio “il non trascurabile problema della multifattorialità della stessa”.

Nello specifico, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione né alcuni fattori causali alternativi (quali il distiroidismo, la pratica calcistica del lavoratore) egualmente fondati scientificamente né il dato costituito dalla scarsa rilevanza di patologie da movimenti e sforzi nella numerosa coorte di lavoratori esposti. Così argomentando, la Corte d’Appello torinese “non si è affrancato da un dato di partenza probatoriamente malfermo, costituito dalla mera “probabilità” (intesa in senso non logico, ma statistico) della rilevanza causale della condotta omissiva rispetto alla patologia riscontrata al L.B., a fronte non solo di un rischio giudicato univocamente come basso (anche per l’esposizione temporalmente limitata del lavoratore a detto rischio), ma altresì di possibili ed in parte accertate interferenze causali in rapporto a una patologia multifattoriale (che cioè può essere cagionata da una pluralità di cause diverse)”.

Non solo; “il vizio nel ragionamento della Corte territoriale consiste per l’appunto nel muovere da detta premessa, che evidenzia la mancanza di una univoca certezza circa il rilievo causale della condotta omissiva oggetto di addebito, e nel liquidare come meramente concausali gli ulteriori fattori di rischio evidenziati da periti e consulenti in relazione al L.B. (il distiroidismo, la pratica del ciclismo ecc.): lo schema logico adottato si presente cioè lacunoso nell’assimilare ad univoca certezza la mera probabilità statistica del rilievo causale, rispetto all’evento patologico, attribuito al mancato rispetto delle norme prevenzionistiche da parte del C., laddove solo muovendo dall’individuazione di tale condotta omissiva come premessa condizionalmente indefettibile dell’insorgere della patologia – e non, si ribadisce, sulla base di una mera probabilità statistica di detta rilevanza eziologica”.

Proprio per tali ragioni, la Corte censura la valutazione del grado di certezza processuale raggiunto dal giudice di seconde cure che avrebbe, di fatto, confuso il mero dato numerico della probabilità statistica con il più pregnante criterio dell’ “elevato grado di credibilità razionale”: “Se, viceversa, come ha fatto la Corte territoriale, si muove dalla premessa della mera “probabilità” dell’incidenza causale della condotta omissiva (come ha fatto la Corte di merito), allora la ricostruzione del nesso eziologico, per potersi concludere in senso affermativo, deve passare necessariamente attraverso la sicura esclusione di fattori causali alternativi: solo a tale condizione può annettersi rilevanza decisiva (proprio in base alla sua “unicità” ed esclusività) al comportamento oggetto di censura ed ipoteticamente rilevante, pur quando la sua incidenza causale sull’evento sia caratterizzata da probabilità non particolarmente elevata sul piano statistico: in tal modo si può attribuire, anche a un fattore causale statisticamente poco incidente su eventi del tipo di quello verificatosi, il rango dell’elevata probabilità “logica”, nozione che nella specie è stata in qualche modo “forzata”, escludendo apoditticamente (e, alla stregua degli atti, anche in immotivato contrasto con alcuni degli apporti peritali acquisiti in istruttoria) la possibile incidenza dei fattori causali alternativi sulla patologia riscontrata al L.B.”

Sennonché, riconosciuta l’inadeguatezza della valutazione del grado di probabilità effettuato della sentenza impugnata, la Cassazione annulla la sentenza impugnata con la formula “senza rinvio perché il fatto non sussiste”.

3. Proprio l’utilizzo di tale formula spinge ad effettuare alcune riflessioni sulle nozioni di “certezza processuale”, “incertezza scientifica” e “antagonismo probatorio”.

Come anticipato, la sentenza si richiama a una serie di precedenti giurisprudenziali, in cui si afferma che l’organo giudicante è tenuto a valutare dialetticamente tutte le evidenze scientifiche che si contrappongono tra di loro in sede dibattimentale, così da addivenire alla soluzione più aderente (e maggiormente dotata di certezza processuale) al caso concreto hic et nunc considerato, in un rapporto di antagonismo probatorio tra ipotesi egualmente fondate tra di loro.

Tra le sentenza richiamate, come si è visto, vi è anche Cass. Pen. 11197/2012, la quale, pur dando atto dello stato di incertezza scientifica in materia, finiva per annullare la sentenza di condanna della corte territoriale con rinvio ai giudici d’appello (fatto salvo delle posizioni prescritte), ammettendo così implicitamente la possibilità per il giudice di addivenire, almeno in linea astratta, a una ricostruzione del nesso causale nel caso concreto, pur in un contesto scientifico incerto e frastagliato. Una soluzione, come evidente, orientata sui principi dettata dalla c.d. sentenza Montefibre (Cass. 38991/2010), secondo cui ogni giudice deve valutare tutte le conoscenze scientificamente fondate ed emerse in sede dibattimentale e scegliere tra esse, quale peritus peritorum, la soluzione più adatta al caso concreto hic et nunc considerato.

Orbene, nella sentenza che si commenta, la Cassazione, pur aderendo alla posizione delineata da Cass. 11197/2012 – volta, come si è visto, a valorizzare la tesi dell’antagonismo probatorio e il ruolo del giudice quale peritus peritorum – finisce per annullare la sentenza con la formula “annullamento con rinvio perché il fatto non sussiste”.

Orbene, tale soluzione – aderente a Cass. 9479/2012, qui non richiamata – di fatto ammette che le conoscenze allo stato disponibili non possono mai fondare alcun giudizio di responsabilità in capo all’imputato, non potendo mai nessun giudice d’appello procedere a un’alternativa valutazione dei fattori causali alternativi in grado di addivenire a soluzioni alternative alla pronuncia di assoluzione.

Sennonché, rebus sic stantibus, la soluzione adottata dalla Corte ammette, pur tra le righe, che ogni organo giudicante non può mai giungere a spiegare ciò che la scienza non è in grado di spiegare.

Constatato lo stato di incertezza scientifica, pertanto, ogni organo giudicante non ha altra strada che sforzarsi di mantenere un atteggiamento rigorosamente scientifico, ammettendo l’ignoranza della scienza in materia, senza mai spingersi sino alla pretesa presuntuosa di spiegare autonomamente e sulla base di proprie intuizioni ciò che la scienza non è in grado di spiegare.

In altri termini, i giudici di merito non potranno che assolvere gli imputati mentre la Cassazione non potrà che valutare la correttezza dell’iter logico-argomentativo adottato dalle Corti territoriali e, in caso negativo, annullare senza rinvio perché il fatto non sussiste eventuali affermazioni di responsabilità fondate su stati di radicale incertezza scientifica.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Malattia professionale avente origine multifattoriale: la Cassazione esclude la sussistenza del nesso causale, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6