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Stampa e giusto processo: analisi di una liaison dangereuse. Recensione a “L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale”

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo una recensione, a firma dell’Avvocato Federico Cappelletti, del volume “L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale”, a cura dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Pacini Giuridica, 2016.

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Stampa e giusto processo: analisi di una liaison dangereuse

Quali sono le linee di tendenza culturali nell’informazione giudiziaria italiana?

Per dare una risposta all’interrogativo, con particolare riferimento alle implicazioni che comporta sul principio del giusto processo nelle sue varie declinazioni, l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ha condotto, di concerto col Dipartimento di scienze politiche sociali dell’Università di Bologna, una ricerca statistica i cui risultati sono apprezzabili nel volume “L’informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale”.

L’indagine, che rappresenta un unicum nel panorama italiano, svoltasi nell’arco temporale compreso fra il luglio ed il dicembre 2015, e circoscritta all’edizione cartacea di 27 fra i principali quotidiani nazionali e locali, per un totale di 7.373 articoli esaminati, da conto di una realtà nota, della quale, tuttavia, si ignoravano le proporzioni, qui evidenziate in modo analitico.

In particolare, è emerso come l’interesse della stampa si concentri quasi esclusivamente sulla fase delle indagini preliminari, con una spiccata attenzione per il momento dell’arresto dell’indagato. Per contro, la fase dibattimentale e l’informazione sull’esito del processo hanno occupato, nell’ambito del campione analizzato, una percentuale di poco superiore al dieci per cento.

Quanto alle fonti delle notizie, è emerso come provengano per più dei due terzi, equamente suddivisi, dall’accusa e dalla polizia giudiziaria, mentre per il sette per cento circa dalla difesa; i titoli, poi, sono apparsi connotati da una marcata impronta colpevolista quasi nella metà dei casi e solo nel quattro per cento circa, invece, risultano essere di tipo garantista o a favore dell’innocenza, percentuali che tendono a ridursi, rispettivamente, avuto riguardo all’impronta colpevolista od innocentista dei contenuti.

Lo studio mette a nudo, scientificamente e dandone le debite proporzioni, il vizio strutturale che affligge il sistema di norme, tanto sostanziali, quanto processuali, preposte a disciplinare la materia oggetto della disamina, evidenziando come il divieto di pubblicazione di atti e di immagini, previsto dall’art. 114 c.p.p., il quale, a sua volta, presuppone la nozione di segreto prevista dall’art. 329 c.p.p., la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 c.p, nonché la fattispecie contravvenzionale di cui all’art 684 c.p., relativa al mancato rispetto del divieto di pubblicazione, siano, di fatto, disattesi nella prassi, con buona pace della presunzione di non colpevolezza, da un lato, e della virgin mind dei giudici e, soprattutto, delle giurie popolari, il condizionamento della quali – come in più occasioni rilevato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – rende il processo iniquo.

Sebbene l’ambito di operatività dell’indagine sia delimitato entro confini ben precisi, risulta, senza dubbio, funzionale a stimolare una riflessione sulla necessità di creare una nuova cultura dell’informazione che sia in grado di contemperare le diverse, ma non inconciliabili, esigenze dell’esercizio del diritto di cronaca e della tutela dei diritti fondamentali di chi sia sottoposto al procedimento penale. Il che comporta una maggior responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle informazioni, ed in particolare dei giornalisti, che, al pari degli avvocati, rivestono il ruolo – utilizzando un’evocativa metafora ricorrente nella giurisprudenza delle Corti europee – di “cani da guardia” della democrazia.

L’attività giornalistica, proprio in ragione della rilevanza sociale che assume, non potrà che essere improntata, quindi, al massimo grado di professionalità, con una scrupolosa attenzione alle modalità ed alle fonti di apprendimento delle notizie nel rispetto della normativa vigente, ad evitare, per il futuro, che lo stigma mediatico possa continuare a sopravvivere a tutto, anche alle pronunce assolutorie.