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Approvata, in via definitiva, la proposta di legge in tema di reati contro il patrimonio culturale: modifiche al codice penale e al D. Lgs. 231/2001.

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Nella seduta di giovedì 3 marzo, la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato).

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, la proposta di legge si compone di 7 articoli attraverso i quali: i) colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; ii) introduce nuove fattispecie di reato; iii) innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; iv) introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; v) interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata; vi) modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio; vii) modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

Quanto alle modifiche al codice penale, è prevista l’introduzione degli articoli:

518-bis (Furto di beni culturali)
518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)
518-quater (Ricettazione di beni culturali)
518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)
518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)
518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
518-decies (Importazione illecita di beni culturali)
518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)
518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)
518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)
518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)
518-duodevicies (Confisca)
518-undevicies (Fatto commesso all’estero)
707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).

Quanto alle modifiche al d. lgs. 231/2001, è prevista l’introduzione degli articoli:

25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)
25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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