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Le Sezioni Unite sulla violazione delle prescrizioni ‘di vivere onestamente’ e ‘di rispettare le leggi’ imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Pubblichiamo l’informazione provvisoria diffusa quest’oggi, con la quale è stata resa nota la decisione delle Sezioni Unite (udienza del 27 aprile 2017) in tema di rilevanza penale ex art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011 della condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all’art. 8, D. Lgs. cit..

Come noto ai Lettori, la questione era stata assegnata alle Sezioni Unite alla luce della sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera della Corte EDU, depositata lo scorso 23 febbraio, che ha ritenuto sussistente, tra l’altro, la violazione dell’art. 2, Protocollo 4 alla CEDU (libertà di circolazione) per il deficit di precisione e di prevedibilità delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale di un individuo, così imponendo ai giudici nazionali la necessità di vagliare la coerenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali.

Come si apprende dall’informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno escluso che la violazione delle prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” possa configurare il reato di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in quanto si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate. Al contempo, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che la violazione di tali prescrizioni può rilevare ai fini di un eventuale aggravamento della misura.

Redazione Giurisprudenza Penale

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