ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALE

Sull’aumento per la continuazione in executivis: la decisione delle Sezioni Unite

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 8 giugno 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 28659
Presidente Canzio, Relatore Lapalorcia, P. G. Spinaci

1. Premessa.

Come anticipato [cfr. L. Amerio, Sulla continuazione in esecuzione: quale il limite massimo per la determinazione della pena? La questione rimessa alle Sezioni Unite, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5], con ordinanza emessa il 15 febbraio 2017, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, ritenendo di doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all’istituto della continuazione in esecuzione, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione – ex art. 671 cod. proc. pen. – tra più violazioni di legge giudicate in distinte decisioni irrevocabili sia tenuto, in sede di determinazione della pena, al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave (art. 81, co. 1 e co. 2 cod. pen.) o se in tale sede trovi applicazione esclusivamente la disposizione di cui all’art. 671 co. 2 cod. proc. pen. (limite rappresentato dalla somma delle pene inflitte in ciascuna decisione irrevocabile)”.

In particolare, a fronte del costante orientamento in forza del quale il secondo comma dell’art. 671 c.p.p. avrebbe rappresentato l’unico parametro ed il limite massimo di determinazione della pena in fase esecutiva (in deroga alla generale previsione inserita, nel codice di diritto sostanziale, all’art. 81), la prima sezione aveva difeso con vigore l’orientamento più risalente, secondo cui, anche nella fase dell’esecuzione, il criterio legale di determinazione della pena sarebbe rimasto quello imposto dall’art. 81, primo e secondo comma, c.p.

Orbene, poste dinanzi ad una (usando le parole della sezione rimettente) “difficoltà interpretativa diacronica”, le Sezioni Unite si sono recisamente discostate dall’interpretazione (sino ad allora) maggioritaria, aderendo per contro alle conclusioni ed alle argomentazioni formulate dalla sezione semplice in occasione dell’ordinanza di rimessione.

2. L’argomento “storico”.

Corroborando l’operazione ermeneutica della prima sezione penale, le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricordato la “storia” e la ratio dell’istituto della continuazione in esecuzione.

Introdotto solo nel 1988, a seguito di intenso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale (all’esito del quale la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 115/1987, aveva sollecitato un intervento legislativo ispirato al favor rei), l’art. 671 c.p.p. è intervenuto completando il panorama normativo sino ad allora vigente e contenuto nell’art. 81 c.p.

Nello specifico, onde evitare disomogeneità di trattamento (allorché il condannato si fosse trovato, contro la propria volontà, sottoposto a procedimenti separati, alcuni dei quali in corso, altri definiti), la continuazione in esecuzione è nata per consentire “l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla sua localizzazione processuale, con l’ovvia conseguenza, anche solo per questo, dell’irragionevolezza  – e quindi dell’incostituzionalità – dell’ipotesi della sottoposizione della disciplina del reato continuato in executivis  a criteri di determinazione della pena diversi e, in ipotesi, più sfavorevoli di quelli previsti in sede di cognizione”.

3. La disciplina dell’art. 671 co. II c.p.p. non è derogatoria rispetto a quella sostanziale, ex art. 81 cpv. c.p.

Proseguendo nel ripercorrere il ragionamento condotto nell’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite hanno negato che la continuazione in esecuzione, come tratteggiata dall’art. 671 c.p.p., presenti qualsivoglia elemento di specialità rispetto alla continuazione in fase di cognizione, di cui all’art. 81 cpv. c.p.

E ciò, per tutte le seguenti ragioni:

  1. In primo luogo, poiché, stando al tenore letterale dell’art. 15 c.p., il rapporto di specialità può dirsi configurato solo allorché si prendano in considerazione fattispecie di diritto sostanziale (mentre, nel caso che ci occupa, il confronto coinvolgerebbe una norma di carattere “processuale”).
  2. In secondo luogo, milita in tal senso la stessa rubrica dell’art. 671 c.p.p. (“Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato”): sicché il mancato espresso richiamo al limite di cui all’art. 81 cpv. c.p. è irrilevante, perché implicito nella stessa disposizione processuale;
  3. Conseguentemente, la previsione, contenuta nell’art. 671, comma II, c.p.p., che la pena da irrogare per effetto della continuazione deve essere non superiore a quella risultante dal cumulo materiale, lungi dal costituire l’elemento specializzante, altro non è che una proiezione, in sede esecutiva, dell’ulteriore limite espresso in via generale dall’art. 81, co. III, c.p., tale da assicurare una “corrispondenza di risultato” tra i due momenti processuali in cui può venire in rilievo l’accertamento del medesimo disegno criminoso.

Con una doverosa precisazione, imposta dalla rilevanza di una disciplina tanto discussa quanto voluta anche in sede processuale: lungi dal costituire un’inutile replica del comma III dell’art. 81 c.p., il secondo comma dell’art. 671 c.p.p. ne costituisce un indispensabile (ed irrinunciabile) adattamento alla fase esecutiva. Così, “nel primo caso, la pena non deve superare il cumulo materiale delle pene applicabili ai vari reati ritenuti in continuazione, nel secondo non deve essere superiore alla somma delle pene già inflitte. Limite, nell’uno come nell’altro caso, destinato ad operare soltanto se quello del triplo della pena relativa alla violazione più grave si riveli in concreto meno favorevole all’imputato/condannato”.

4. La “criticità operativa” del rinnovato indirizzo ermeneutico.

La Suprema Corte non ha mancato di prendere posizione anche in ordine alla “criticità” operativa, già sollevata in sede di ordinanza di rimessione e relativa alla (presunta) impossibilità di procedere ad un aumento di pena per la continuazione in sede di esecuzione, allorché gli aumenti di pena operati in sede di cognizione raggiungano, già di per sé, la soglia imposta dall’art. 81 cpv. c.p.

Trattasi, secondo le Sezioni Unite, di un problema solo apparente; e ciò, per tre ordini di ragioni.

In primis, nessun reato individuato dopo il raggiungimento della soglia del triplo potrebbe rimanere impunito, poiché compito del giudice dell’esecuzione è quello di modulare la pena e, in ipotesi, l’aumento per la continuazione in executivis dovrebbe essere disposto (dal giudice dell’esecuzione) all’esito della proporzionale riduzione degli aumenti effettuati in sede di cognizione.

In secondo luogo, si tratta, a ben vedere, di una problematica esistente anche nella fase della cognizione: è ciò che si verifica, a titolo di esempio, allorché vengano posti in continuazione innumerevoli reati, magari anche di estrema gravità.

Da ultimo, occorre ricordare come il nostro sistema (costituzionale e penale) sia improntato alla rieducazione ed al reinserimento sociale del reo, con l’inevitabile conseguenza che non possono trovarvi cittadinanza pene eccessivamente elevate; da qui, i correttivi previsti, a mero titolo di esempio, dagli artt. 66 o 78 c.p.

5. Una chiosa: la necessità di un accertamento rigoroso in ordine alla sussistenza della continuazione.

Consapevoli che le superiori argomentazioni conservano il proprio valore e la propria intrinseca credibilità solo se accompagnate da un’applicazione rigorosa dell’istituto della continuazione, le Sezioni Unite, questa volta nel solco del costante orientamento giurisprudenziale, evidenziano la necessità che il riconoscimento della continuazione in executivis passi attraverso un concreto accertamento circa la sussistenza dei relativi criteri indicatori.

Non sarà, pertanto, configurabile la continuazione tra i reati, laddove i successivi (rispetto a quelli già giudicati) “risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza di porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni”.

6. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.

Alla luce di quanto precede, in accoglimento dell’interpretazione fornita dalla Sezione rimettente, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, co. 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile.

7. Considerazioni a margine.

Oltre al fondamentale rilievo derivatole dall’aver (forse definitivamente?) chiarito il significato ed il rapporto intercorrente tra le disposizioni, sostanziali e processuali, in materia di continuazione, la pronuncia in commento pare ancor più mirevole perché costituisce ulteriore applicazione dell’ormai immanente canone del “comune senso di giustizia” [cfr. V. Ciliberti, La Corte di cassazione sulla continuazione in esecuzione: il comune senso di giustizia e altri argomenti “in favorem rei”, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4].

Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte sono (per sua stessa ammissione), le sole idonee a superare l’eventuale vaglio di costituzionalità, che, per contro, sarebbe stato inevitabile nell’ipotesi di definitivo accoglimento dell’orientamento sino ad oggi maggioritario; sindacato di costituzionalità che, verosimilmente, avrebbe riguardato non solo i profili relativi all’indispensabile parità di trattamento (art. 3 Cost.) in occasione dell’applicazione della continuazione (nella fase di cognizione ovvero in quella di esecuzione della pena), con inevitabili ricadute sullo stesso principio di riserva di legge di cui all’art. 25 Cost., ma anche ogni aspetto inerente la necessità che la sanzione penale sia tesa alla rieducazione del reo ed al suo inserimento sociale (art. 27 co. III, c.p.).

Trattasi, in conclusione, di una pronuncia che, pur conservando il sapore del “ritorno alle origini”, costituisce un vero e proprio revirement rispetto al pregresso orientamento giurisprudenziale, fornendo, altresì, un ulteriore tassello a quella che, allo stato, pare essere la direzione da percorrere: la tutela del favor rei, quale principio in forza del quale improntare l’applicazione dell’intero sistema processuale penale, e, a fortiori, la fase dell’esecuzione della pena.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Amerio, Sull’aumento per la continuazione in executivis: la decisione delle Sezioni Unite, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8