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Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9 – ISSN 2499-846X

Il 5 luglio scorso è giunto a un traguardo (che si auspica essere solo intermedio) il processo di trasformazione in atto normativo unilaterale degli strumenti convenzionali a contenuto penale stabiliti dall’Unione negli anni Novanta del secolo scorso in materia di tutela dei propri interessi finanziari: a dieci anni dalla firma dell’Accordo di Lisbona che fonda una competenza penale diretta dell’Unione e al termine di un accidentato processo di codecisione iniziato con una ben diversa, quanto a contenuti, proposta della Commissione la direttiva cd. PIF è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (su cui questa Rivista, ivi). Essa è guardata con molto interesse da parte degli operatori del diritto e caricata di aspettative politiche non indifferenti, tanto se considerata individualmente, quanto se letta all’interno di un assetto normativo in divenire.

Molti sono i fattori che rendono complesso il tema della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che peraltro è sintomaticamente esemplificativo dell’alterno procedere del processo d’integrazione europea: si tratta di considerare la qualità e la varietà degli strumenti normativi che vi hanno volta a volta concorso, il loro risalire assai indietro nel tempo alle prime tappe del processo di armonizzazione nel campo del diritto amministrativo e, poi, di istituzionalizzazione della cooperazione nel settore del diritto penale tanto sostanziale che processuale, i talvolta equivoci disposti normativi che hanno volta a volta fondato l’esercizio dei poteri d’azione dell’Unione, le implicazioni che essi sono suscettibili di avere su di un piano meno specifico.

Queste poche note si limitano a fare il punto sui contenuti della direttiva PIF, in attesa di riflessioni più sistematiche alla luce di due eventi normativi che determineranno la sua effettiva capacità di incidere nel contrasto alle frodi agli interessi finanziari dell’Unione: l’istituzione, con regolamento dell’Organizzazione, di una Procura europea a ciò specificamente destinata; il recepimento più o meno puntuale ai criteri e principi generali stabiliti dalla stessa direttiva a seguito dell’adeguamento ad essa determinato da ciascun ordinamento nazionale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Parisi, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9