ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Alle Sezioni Unite una questione sulla possibilità di rideterminazione della pena da parte della Cassazione

Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza, 12 ottobre 2017 (ud. 19 settembre 2017), n. 47059
Presidente Izzo, Relatore Miccichè

Con l’ordinanza allegata è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione in merito ai limiti in cui la Cassazione, nel caso di annullamento senza rinvio disposto a seguito di applicazione di una pena illegale da parte del giudice di merito, possa procedere alla rideterminazione della pena.

La questione riguarda, più precisamente, la lettera l) dell’art. 620 c.p.p. che attualmente, a seguito delle modifiche apportate con la Legge 103/2017, in una prospettiva di ampliamento dei poteri della Cassazione, recita: «la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio» (il testo precedentemente in vigore era il seguente: «la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari»).

Tale norma – si legge nell’ordinanza – letta nel contesto letterale e in armonia con la ratio ispiratrice, intende attribuire la possibilità di riformulare il trattamento sanzionatorio se
l’accertamento compiuto nella sentenza impugnata fornisce dati tali da consentire detto giudizio. Detto potere è certamente manifestazione di una discrezionalità (come rivelato, letteralmente, dalla parola «ritiene»), discrezionalità non certamente implicante nuovi accertamenti in fatto, ma collegata ai parametri acquisiti nella sentenza di merito.

Pertanto, in ragione della esistenza di un contrasto interpretativo potenziale tra le Sezioni semplici sul punto, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, ai sensi del novellato art. 620, comma 1, lett. l), il presupposto affinché la Corte di Cassazione possa procedere alla rideterminazione della pena è la mera possibilità di correggere la decisione, senza sostituire giudizi di merito, ovvero se, nell’ambito di parametri valutativi comunque accertati nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione possa esercitare un potere discrezionale di rideterminazione del trattamento sanzionatorio».

Redazione Giurisprudenza Penale

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