Stalking: il reato si configura anche se le singole condotte persecutorie sono reiterate nell’arco di una sola giornata
Cassazione Penale, Sez. V, 3 gennaio 2018 (ud. 1 dicembre 2017), n. 104
Presidente Palla, Relatore Pezzullo
In tema di stalking (art. 612-bis c.p.), la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, ai fini della integrazione del reato, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Con specifico riferimento al breve arco temporale nel quale le condotte sono state poste in essere, è stato inoltre affermato il principio secondo cui il delitto di atti persecutori si configura anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto – anche nell’arco di una sola giornata – a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.