ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALE

La modifica del regime di procedibilità in tema di delitti contro la persona e contro il patrimonio tra mancato esercizio della delega e profili di potenziale irragionevolezza

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5 – ISSN 2499-846X

Il prossimo 9 maggio entrerà in vigore il D.Lgs. n. 36 del 10 aprile 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile che, in attuazione della riforma Orlando (L. 103/2017), modifica il regime di procedibilità di taluni reati.

In particolare, si introduce o estende, a seconda dei casi, la procedibilità a querela in tema di delitti contro il patrimonio (truffa; frode informatica; appropriazione indebita) purché il danno arrecato alla persona offesa non sia di rilevante gravità e di delitti contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva (sola, congiunta o alternativa alla prima) non superiore nel massimo a quattro anni (minaccia; violazione di domicilio del pubblico ufficiale; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di conversazioni telegrafiche o telefoniche ovvero informatiche o telematiche; sottrazione e soppressione o anche indebita rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) ad eccezione del delitto di violenza privata, fatte salve le ipotesi in cui la persona offesa risulti incapace per età o infermità ovvero ricorrano aggravanti a effetto speciale o quelle di cui all’art. 339 c.p.

Stando alla disciplina transitoria, per i reati perseguibili a querela sulla base delle nuove disposizioni il termine per presentare la stessa decorre dal 9 maggio ove la persona offesa sia precedentemente venuta a conoscenza del fatto oppure, nel caso in cui già penda un procedimento, dal momento in cui con il pubblico ministero (in fase di indagini preliminari) o il giudice (a processo iniziato) la informi, se necessario anche mediante ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare tale diritto.

Inoltre, accogliendo in extremis le osservazioni mosse dalla Commissione Giustizia del Senato, nell’ultima deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 aprile si è stabilito di rendere applicabile la nuova disciplina ai procedimenti pendenti in Cassazione, dapprima esclusi in evidente violazione dei principi della legga delega e con effetti per giunta sfavorevoli all’imputato.

Oltre alle difficoltà operative connesse alla predetta informativa nei confronti della persona offesa e al possibile stallo del relativo procedimento già avviato, a non convincere del tutto è la ragionevolezza del sistema di procedibilità complessivamente derivante dal provvedimento.

Da un lato, infatti, il Governo ha ritenuto di confermare la procedibilità d’ufficio per numerose ipotesi criminose pur astrattamente rientranti nei limiti della delega, frustrando non di poco gli stessi scopi deflattivi dell’intervento anche in ragione della conseguente preclusione delle cause estintive connesse alla libera manifestazione della volontà delle parti (remissione della querela ex art. 152 c.p.) o alla riparazione del danno di cui al nuovo art. 162ter c.p.

Dall’altro, le ragioni addotte per escludere dalla riforma le diverse fattispecie – per lo più consistenti nella rilevanza pubblicistica dei beni in gioco (artt. 631, 632, 633, 635, 635quinquies, 636, 639 cpv. e 639bis c.p.), nell’impossibilità di individuare la persona offesa (artt. 588, 648ter, 640quinquies e 617bis c.p.) o nella necessità di tutelarla in casi di particolare difficoltà (artt. 608, 590, 590bis e 593 c.p.) – sottendono irragionevoli disparità di trattamento in potenziale contrasto con l’art. 3 Cost.

Un esempio per tutti: viene introdotta la procedibilità a querela per la violazione di domicilio da parte del pubblico ufficiale mentre si conferma quella d’ufficio per ipotesi strutturalmente analoghe di stretta prossimità come quelle di arresto illegale (art. 606 c.p.), indebita limitazione della libertà personale (art. 607 c.p.) ovvero perquisizioni o ispezioni personali arbitrarie (art. 609 c.p.).

Troppo facile intravedere dietro il labile confine segnato dalla rilevanza pubblicistica dell’interesse tutelato scelte di merito, magari occasionali e tecnicamente poco ponderate, ma pur sempre a sfondo squisitamente politico.

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Piva, La modifica del regime di procedibilità in tema di delitti contro la persona e contro il patrimonio tra mancato esercizio della delega e profili di potenziale irragionevolezza, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5