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Diritto a morire: artt. 579 e 580 c.p. e Legge n. 219/2017. Necessità di riforma alla luce del nuovo consenso informato e dell’esclusione da responsabilità penale dei soli medici.

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis – ISSN 2499-846X

La Legge n. 219 del 22/12/2017 impone una riflessione sulla nuova tutela che il diritto penale deve accordare alla vita umana. Il Codice Rocco, figlio di una visione autoritaria e paternalistica dello Stato, si innalza a baluardo assoluto mediante i delitti di omicidio del consenziente e di istigazione o aiuto al suicidio.

Ebbene, il riscatto dei diritti individuali – fra tutti, il diritto all’autodeterminazione – ha reso anacronistiche le disposizioni di cui agli artt. 579 e 580 c.p. siccome strutturate, soprattutto per coloro che, costretti da malattie incurabili, erano obbligati ad attuare la loro decisione di morire solo con l’intervento di terzi che sarebbero però stati esposti all’imputazione penale.

Tale anacronismo è stato normativamente palesato dall’innovazione che la novella legislativa reca con sé. Il consenso di cui all’art. 1 co. 5, a differenza del ‘tradizionale’ consenso informato medico-chirurgico, non sottende un intervento attivista del medico per la cura del paziente ma una ‘non cura’ scaturente nella morte rispetto alla quale il medico va esente da responsabilità penale (art. 1 co. 6). I terzi non medici – tra cui l’autonoma figura professionale dell’infermiere – non sono però protetti da tale guarentigia col rischio di subire un’incriminazione ex artt. 579 o 580 c.p.

L’impossibilità di superare in via interpretativa tale criticità impone un intervento da parte degli operatori del diritto. La Corte Costituzionale è già stata investita della ritenuta illegittimità dell’art. 580 c.p.: si tratta di valutare la sufficienza della sua decisione e dunque i limiti del suo potere. In ogni caso non può pronunciarsi sull’art. 579 c.p. in quanto estraneo alla questione sollevata ma che necessita comunque di essere modificato.

Il rischio dunque è ancora quello di interventi disarmonici: è auspicabile allora che sia il Legislatore ad intervenire con una riforma organica di tutte le norme penali coinvolte dando finalmente piena affermazione alla libertà individuale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Rossetto, Diritto a morire: artt. 579 e 580 c.p. e Legge n. 219/2017. Necessità di riforma alla luce del nuovo consenso informato e dell’esclusione da responsabilità penale dei soli medici, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis