ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Criteri e modalità di rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione: l’ordine di servizio della Procura di Napoli

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dott. Melillo
Ordine di servizio n. 118/2019

Segnaliamo il documento, predisposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, volto a disciplinare criteri e modalità di rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione.

Il rilascio di copia di provvedimenti non coperti dal segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta – si legge nel documento – deve considerarsi «funzionale ad assicurare, da un lato, il corretto esercizio del diritto di cronaca e, dall’altro, il soddisfacimento dell’interesse pubblico ad un’informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza ed interessi collettivi, fermo restando il divieto di pubblicazione del testo dei provvedimenti giudiziari di cui all’art. 114 c.2 c.p.p.».

Quanto alle modalità operative del rilascio di copia degli atti, nell’ordine di servizio si dispone quanto segue:

a) i Procuratori Aggiunti, sulla base delle indicazioni del magistrato assegnatario del procedimento, informano il Procuratore della Repubblica dei provvedimenti giudiziari, non coperti da segreto, suscettibili di divulgazione, relativi ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l’immagine della Procura, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, nonché di ogni circostanza che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del provvedimento alla stregua dei criteri di seguito declinati;

b) è riservata al Procuratore della Repubblica l’espressione della valutazione della sussistenza dei presupposti che legittimano il rilascio di copia dei provvedimenti agli organi di informazione che ne facciano richiesta ex art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione del testo degli stessi a mente dell’art. 114 c. 2 c.p.p. sotto il profilo sia della cessazione del segreto, sia della ricorrenza dell’interesse pubblico all’informazione dei fatti oggetto del provvedimento, sia della presenza di eventuali controindicazioni alla divulgazione dello stesso;

c) nella formulazione della suddetta valutazione, l’Ufficio si atterrà ai seguenti criteri:

i) il rilascio della copia non deve interferire con le investigazioni in corso e con l’esercizio dell’azione penale e deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza;

ii) il rilascio della copia non deve ledere la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi;

iii) il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili ed assicurando l’osservanza del divieto di diffusione delle generalità di minori e, più in generale, dell’obbligo della loro protezione;

iv) il rilascio della copia è effettuato evitando ogni ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, in particolari se minori.

Redazione Giurisprudenza Penale

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