Detenuti minorenni e benefici penitenziari: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 c. 3 D. Lgs. 121/2018
Corte Costituzionale, 6 dicembre 2019 (ud. 5 novembre 2019), sentenza n. 263
Presidente Carosi, Relatore Amato
Con sentenza n. 263, depositata in data odierna, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».
La disposizione menzionata – secondo la quale «fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» – è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che i detenuti minorenni e i giovani adulti, condannati per uno dei cosiddetti reati ostativi, potranno accedere ai benefici penitenziari (misure penali di comunità, permessi premio e lavoro esterno) anche se, dopo la condanna, non hanno collaborato con la giustizia.