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La Corte costituzionale “salva” la procedibilità d’ufficio delle lesioni stradali gravi o gravissime

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1 – ISSN 2499-846X

Corte Costituzionale, sent. 25 settembre 2019 (dep. 24 ottobre 2019), n. 223
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò

Con la sentenza n. 223 del 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 – sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dal Tribunale ordinario di La Spezia con ordinanza dell’8 ottobre 2018 – nella parte in cui lo stesso non prevede che siano procedibili a querela i delitti previsti dall’art. 590-bis del codice penale (lesioni personali stradali gravi e gravissime), non aggravati ai sensi dei commi successivi.

Il decreto legislativo n. 36/2018, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2018 (e nuovamente deliberato in data 6 aprile), ha dato attuazione alla delega contenuta all’art. 1, comma 16, lettere a) e b) della legge 23 giugno 2017 n. 103 ed ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 610 c.p. ed alcuni reati contro il patrimonio previsti dal codice penale.

La legge delega fa salva – in ogni caso – la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità, nel caso in cui – nei reati contro il patrimonio – il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità, se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se i delitti di cui agli artt. 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale), 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale) e 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale sono aggravanti ai sensi del successivo art. 339.

Nell’esercitare la delega, il Governo ha omesso di annoverare l’art. 590-bis, comma 1, c.p. tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità, benché le pene previste per le lesioni stradali gravi e gravissime ivi disciplinate rientrassero nella forbice edittale per la quale il legislatore delegante aveva previsto l’introduzione della condizione di procedibilità a querela della persona offesa.

Ad avviso del Tribunale di La Spezia, la mancata previsione della procedibilità a querela per il reato di cui all’art. 590-bis, primo comma, c.p. rappresenta una «volontaria scelta del legislatore delegato», come è possibile evincere dalla relazione illustrativa al d. lgs. 36/2018, in cui il delitto in questione viene ricompreso «nelle ipotesi eccettuate dalla punibilità a querela in forza dell’art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della L. n. 103 del 2017, essendo la malattia derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale equiparabile all’infermità che cagiona incapacità della vittima». Tuttavia, secondo il giudice rimettente, le conclusioni del Governo non possono essere condivise. Non sempre sussiste una «correlazione diretta e costante» tra le lesioni gravi o gravissime conseguenti ad un sinistro stradale e lo stato di incapacità.

Diversamente opinando, si dovrebbe sostenere che qualsiasi tipologia di lesione traumatica da cui consegue una malattia (anche di lunga durata), tra cui può annoverarsi – ad esempio – il cosiddetto “colpo di frusta” o l’amputazione di un arto, conduce ad uno stato di incapacità.  Da qui, secondo il giudice a quo, la non corretta osservanza di uno specifico criterio di delega, i. e. quello di cui all’art. 1, co. 16, lett. a), legge 103/2017.

La Consulta tuttavia non ha condiviso le argomentazioni del Tribunale ed ha dichiarato l’infondatezza della questione sollevata dal giudice ligure.  Due sono le argomentazioni a sostegno di tale conclusione.

Innanzitutto, il percorso argomentativo della Corte prende avvio dai lavori preparatori al d. lgs. 36/2018.

Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la mancata inclusione tra i delitti procedibili a querela delle fattispecie di lesioni stradali gravi e gravissime, previste all’art. 590-bis, comma 1, c.p., è stata giustificata dal Governo «in ragione della considerazione che il legislatore ha già equiparato, ai fini della descrizione della fattispecie, la malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni». Difatti il delitto in oggetto si connota per uno specifico evento (la malattia), che può consistere anche in uno stato di incapacità.

Siccome la delega non qualifica ulteriormente tale condizione di incapacità e non specifica se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena o anche solo parziale, precedente o successiva rispetto alla condotta delittuosa, il legislatore delegato si è “limitato” ad accoglierne la nozione più ampia. Dunque, da tale punto di vista, il criterio di delega sarebbe stato rispettato: anche le lesioni stradali gravi o gravissime possono portare ad uno stato di incapacità.

In senso contrario si era posta la Commissione giustizia della Camera dei deputati, la quale – il 6 dicembre 2017 – nel formulare il proprio parere allo schema di decreto legislativo, aveva richiesto che la procedibilità a querela fosse estesa anche alle fattispecie di cui all’art. 590-bis, co. 1, del codice penale. La condizione di incapacità dovrebbe «ritenersi riferibile ai casi in cui le particolari condizioni di vulnerabilità della vittima, per età o per infermità, preesistano al comportamento criminoso dell’autore del reato e siano perciò da questo indipendenti. La maggiore gravità del fatto, cui si lega la scelta di mantenere ferma la perseguibilità d’ufficio, sembrerebbe, quindi, essere ancorata alla circostanza che l’agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa, antecedente alla condotta punita, che ha reso più agevole l’esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità procurata anche a seguito della condotta criminosa».

Ciò nonostante, lo schema di decreto legislativo, così come approvato in secondo esame dal Consiglio dei ministri, non ha accolto i rilievi della Commissione.

Difatti, ad avviso del Governo, il delitto in questione suscita «particolare allarme sociale» ed è connotato «da una certa gravità posto che l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale». Tali ragioni legittimano la procedibilità d’ufficio del delitto previsto dall’art. 590-bis c.p. .

Ad avviso del Giudice delle Leggi, il Governo ha liberamente ritenuto che ricorresse anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis c.p. una esigenza di “tutela rafforzata” e tale scelta non esorbita dal criterio di delega di cui al comma 16 lett. a) della Legge Orlando. Il reato de quo infatti «è produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima» e da esso possono conseguire situazioni «di incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni» e che legittimano tale scelta governativa.

I giudici del Palazzo della Consulta rilevano, poi, a sostegno delle proprie considerazioni, come la previsione della procedibilità a querela delle ipotesi delittuose contemplate dall’art. 590-bis comma 1 c.p., si sarebbe posta «in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con la legge 41/2016», la quale ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime nel codice penale e ne ha previsto la procedibilità d’ufficio, proprio in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che, con tale nuova incriminazione, si intendevano contrastare. In questi termini la scelta del legislatore delegante del 2017 deve intendersi rivolta solo a quei fatti di modesto contenuto offensivo, come emerge – del resto – dall’espressa previsione nella legge delega di un’eccezione alla regola della procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio, produttivi di un danno di rilevante gravità.

Dunque, diversamente da quanto opinato dal giudice rimettente, ad avviso della Corte Costituzionale, non è irragionevole la scelta operata dal legislatore delegato di mantenere procedibili d’ufficio alcuni delitti, tra cui quello ex art. 590-bis del codice penale. Tale opzione è conforme alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante e dunque «non implausibile e non distonica» rispetto al «criterio dettato dall’art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), della legge n. 103 del 2017».

In conclusione il Governo, nella fase di attuazione della delega, non ha travalicato i limiti di discrezionalità che gli sono riconosciuti ed è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Rizzo Minelli, La Corte costituzionale “salva” la procedibilità d’ufficio delle lesioni stradali gravi o gravissime, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1