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Dubbi di costituzionalità in materia di sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19. Commento – tra luci ed ombre anche sul modus procedendi – alla sentenza della III sezione penale della Cassazione che ha dichiarato manifestamente infondata la questione

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. III, 17 luglio 2020 (ud. 2 luglio 2020), n. 21367
Presidente Rosi, Relatore Gai 

La disciplina progressivamente introdotta al fine di regolare il funzionamento dei procedimenti penali durante l’emergenza Covid 19 contempla, altresì, ipotesi di sospensione del corso della prescrizione assimilabili, quanto ad effetti, a quelle enucleate nell’art. 159 c.p. In ragione dell’intervento di tali “nuove” cause sospensive, dunque, i termini necessari all’estinzione dei reati, oggetto dei procedimenti interessati dalle disposizioni che si sono avvicendate nella contingenza, sono tutti andati incontro a un incremento corrispondente alla durata del congelamento del decorso del tempo ivi sancita.

Da subito, la disciplina ha dato adito a dubbi di compatibilità costituzionale, in particolare con il principio di irretroattività di una norma di sfavore, enucleato nell’art. 25, co. 2, Cost., laddove rende applicabili i novelli termini di prescrizione nel contesto di procedimenti aventi ad oggetto condotte evidentemente consumate prima dell’introduzione delle modifiche legislative.

Tanto la questione è seria e delicata che diversi Tribunali italiani hanno già sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione sospettata di confliggere con la guarentigia costituzionale, ovvero l’art. 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Ci si riferisce, in particolare, alle questioni sollevate da parte dei Tribunali di SienaSpoletoCrotone Roma.

Viceversa, la Terza Sezione penale della Suprema corte di Cassazione, con sentenza del 2 luglio 2020 (dep. 17 luglio 2020), n. 21367, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall’art. 83, co. 4, del d.l. 18 marzo 2020, sostenendo che la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, co. 2, Cost. risulterebbe giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, in ragione del quale è giusto realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali può essere considerato assoluto e inderogabile.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Madia, Dubbi di costituzionalità in materia di sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione anti Covid-19. Commento – tra luci ed ombre anche sul modus procedendi – alla sentenza della III sezione penale della Cassazione che ha dichiarato manifestamente infondata la questione, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8