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Comunicato della Direzione

Milano, 16 ottobre 2020

 

Oggetto: pubblicazione del contributo “La possibile rilevanza penale del cosiddetto negazionismo del Covid-19

In data 12 ottobre 2020 su questa Rivista è stato pubblicato il contributo dell’autore Paolo Gentilucci dal titolo “La possibile rilevanza penale del cosiddetto negazionismo del Covid-19”, che affronta i potenziali profili penali di condotte che pubblicamente tendono a negare l’esistenza, la pericolosità o la dannosità del virus SARS-CoV-2 e, per conseguenza, l’utilità e l’opportunità delle misure imposte o suggerite dall’autorità a contenimento dello stesso.

Come di consueto, prima della pubblicazione la Redazione ha valutato il contributo, esclusivamente sulla base di criteri scientifici. All’esito di tale valutazione, la Redazione ha ritenuto che l’elaborato fosse idoneo alla pubblicazione, poiché le tesi ivi contenute sono state esposte con profondità di argomentazioni e ricchezza di fonti bibliografiche.

In seguito alla pubblicazione, la Redazione ha ricevuto numerose comunicazioni email da parte di lettori della Rivista, che criticano il contenuto dell’articolo –  in qualche caso utilizzando un linguaggio inadeguato – ne suggeriscono la rimozione e formulano giudizi negativi sulla Rivista e sul suo operato.

La Redazione respinge fermamente sia il merito sia il metodo di questi interventi e mantiene ferma la propria decisione in merito alla pubblicazione del suddetto articolo.

Giurisprudenza Penale riconosce e anzi promuove i principi dello Stato di diritto, di democrazia e di pluralismo dell’informazione e della opinione. Pertanto, da sempre e anche in questo caso, ha evitato di valutare le opinioni personali, giuridiche e politiche eventualmente espresse dall’autore e si è limitata, come detto, ad una pura valutazione tecnica dello scritto.

Nel rispetto degli anzidetti principi, infatti, la Rivista crede che in ambito giuridico il diritto di manifestazione del pensiero sia solo condizionato al valore tecnico delle tesi sostenute e all’uso di un linguaggio continente. Se si considerassero criteri di merito o di contenuto, infatti, la valutazione diventerebbe censura, in aperta violazione – quantomeno – degli articoli 3 e 21 della Costituzione.

Sorprende constatare come gli stessi che hanno suggerito la rimozione dell’articolo lo abbiano fatto invocando proprio il diritto alla libera manifestazione del pensiero: chi dissente è libero di farlo ed è altrettanto libero di manifestare una opinione contraria – che questa Rivista è ben lieta di ricevere – a patto che essa sia espressa nel rispetto dei criteri metodologici più sopra illustrati.

 

Il Comitato di Direzione

Redazione Giurisprudenza Penale

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