ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione sulle condizioni di applicabilità del principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole al reo.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 15 gennaio 2021 (ud. 27 novembre 2020), n. 1731
Presidente Di Nicola, Relatore Di Stasi

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, ha affrontato il tema della applicabilità retroattiva di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole.

Nel caso di specie, gli imputati avevano appellato la sentenza di condanna per illeciti tributari emessa nel 2018 dal G.U.P. in sede di rito abbreviato. Siccome assenti alla pronuncia del dispositivo, nel computare il termine per l’impugnazione avevano considerato quale dies a quo il giorno della notifica dell’estratto della sentenza, prevista dall’art. 442, comma 3, c.p.p.

Come già annunciato da questa Rivista, è medio tempore intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 698/2020), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto “a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l’estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, disp. att. cod. proc. pen., all’imputato assente”.

Proprio sulla base di tale arresto, la Corte di appello dichiarava tardiva l’impugnazione: gli appellanti avrebbero dovuto considerare quale dies a quo la data di deposito della sentenza, e non quella di notifica dell’estratto di tale provvedimento.

Gli imputati ricorrevano così per Cassazione, argomentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto intempestivo l’appello, in quanto, vertendosi in ipotesi di overruling a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, trovava applicazione il principio di irretroattività della interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole, pena la violazione degli artt. 2 c.p., 25 Cost. e 7 CEDU. 

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte territoriale in merito alla tardività dell’impugnazione.

A supporto di tale conclusione, la Corte ha anzitutto ricordato che “dopo l’introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, l’estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all’imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l’impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3 c.p.p. e non dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto”. 

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, hanno recentemente affermato che “la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente. In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548, comma 3, c.p.p., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67”.

La Corte ha, inoltre, ritenuto privo di fondamento il rilievo secondo cui nel caso di specie si verterebbe in un caso di overruling giurisprudenziale, ossia di un mutamento ermeneutico, ascrivibile alla Corte di cassazione e foriero di un’applicazione retroattiva sfavorevole della disposizione di legge, sia processuale che sostanziale, in violazione degli artt. 2 cod. pen. 25 Cost. e 7 CEDU, con conseguente inoperatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale. 

Nel giungere a siffatta conclusione, la Corte ha preliminarmente rilevato che “l’art. 7 della CEDU – così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU (…) – non consente l’applicazione retroattiva dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (…). In altri termini, la Corte EDU non impedisce alla giurisprudenza nazionale di mutare il proprio orientamento nell’interpretazione di una norma legislativa, né in materia extrapenale né in materia penale. Si richiede, tuttavia, che tale mutamento sia ragionevolmente prevedibile dal destinatario della norma affinché lo Stato non incorra in una violazione dell’art. 6 (quanto alla materia extrapenale) e dell’art. 7 (in relazione alla materia penale)”.

Sul punto, ha poi ricordato la Corte che “la questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (…), che hanno affermato che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), che porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera – laddove il suo significato non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale – come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale ‘ora per allora’, nel senso di rendere irrituale l’atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all’orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all’interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la lex temporis acti, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con l’affermarsi dell’esegesi del giudice”.

Ove però” – ha rilevato la Corte – “l’overruling sia connotato dal carattere dell’imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare. Ne consegue che – in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito – deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo”. 

Questo principio è stato vieppiù precisato, nel senso che:

  • affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo (…) devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso”;
  • l’imprevedibilità non è ravvisabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi (…) o di incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (…) o nel caso in cui la parte abbia confidato nell’orientamento che non è prevalso (…)”. 

Infine, il Collegio ha ricordato che “anche la giurisprudenza penale di legittimità si è pronunciata nello stesso senso, precisando che l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale esclude l’imprevedibilità della decisione giudiziale che adotti una delle soluzioni in contrasto, ancorché minoritaria, e correlativamente esclude l’operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale”; e ancora che “l’overruling non consentito, perché non prevedibile per l’imputato, sia ravvisabile nei soli casi di radicale innovazione della soluzione giurisprudenziale, inconciliabile con le precedenti decisioni, mentre debba essere esclusa qualora la soluzione offerta si collochi nel solco di interventi già noti e risalenti, di cui costituisca uno sviluppo prefigurabile pur nel contrasto di opinioni, che di per sé rende l’esito conseguito comunque presente e possibile, anche se non accolto dall’indirizzo maggioritario”.

La Corte ha ritenuto tutti tali principi applicabili al caso di specie, poiché “l’interpretazione prospettata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 698 del 24/10/2019, Sinito, non costituisce un novum assoluto nel panorama delle pronunzie della giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo notifica, dopo l’introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, dell’estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato all’imputato non comparso ma si pone nel solco di un corposo e prevalente orientamento giurisprudenziale da tempo affermatosi nell’ambito delle Sezioni semplici di questa Corte ed è intervenuta in presenza di contrasto interpretativo, per cui essa non costituisce un orientamento ‘non ragionevolmente prevedibile’”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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