Declaratoria di illegittimità costituzionale e sanzioni accessorie: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 c. 4 Legge 87/1953 in quanto interpretato nel senso di escluderne l’applicabilità in relazione alla revoca della patente
Corte Costituzionale, Sentenza n. 68 del 2021
Presidente Coraggio, Relatore Modugno
Come avevamo anticipato, il Tribunale di Milano (giudice dott. Roberto Crepaldi) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 25, 35, 41, 117, in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e 136 della Costituzione, dell’art. 30 comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi del quale «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e’ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali») nella parte in cui la disposizione stessa non è applicabile alle sanzioni amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU e, come tale, non consente al giudice dell’esecuzione di rideterminare una sanzione amministrativa accessoria oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale che ne abbia mutato di fatto la disciplina.
Con la sentenza n. 68 del 2021, la Corte Costituzionale, avendo ravvisato un contrasto tra la disposizione censurata e l’art. 3 Cost., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato, come vuole la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel senso di escluderne l’applicabilità in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).