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Sea Watch 3: l’archiviazione del procedimento nei confronti di Carola Rackete

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, richiesta di archiviazione, 19 gennaio 2021
Dott. Luigi Patronaggio (Procuratore della Repubblica) – dott.ssa Gloria Andreoli (Sostituto Procuratore)

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, decreto di archiviazione, 14 aprile 2021
Dott.ssa Alessandra Vella

Segnaliamo ai lettori la richiesta di archiviazione e il successivo decreto di archiviazione emessi nel procedimento penale che vedeva indagata Carola Rackete – comandante della nave ‘Sea Watch 3‘ – per lo sbarco avvenuto nel porto di Lampedusa in data 29 giugno 2019.

Dopo aver riepilogato i fatti e le contestazioni (resistenza o violenza contro nave da guerra ex art. 1100 cod. nav., resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. e danneggiamento aggravato ex art. 635 c. 2. c.p. in relazione all’art. 625 n. 7 c.p. ), nella richiesta di archiviazione si ricorda come la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6626/2020 (commentata su questa Rivista da F. P. Modugno, A volte ritornano (i porti chiusi): la Cassazione sul caso Sea Watch alla prova del Covid-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 4), si sia pronunciata, rigettandolo, sul ricorso della Procura di Agrigento avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva deciso di non convalidare l’arresto di Carola Rackete.

In tale occasione, la Corte di Cassazione aveva affermato i seguenti principi:

– «in tema di circostanze ostative all’arresto in flagranza, rappresentate dalla causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere o dell’esercizio di una facoltà legittima e da una causa di non punibilità, non è richiesto che le stesse sussistano con evidenza, potendo anche solo essere verosimilmente esistenti»;

– «ai fini dell’integrazione del reato di resistenza o violenza contro nave da guerra, rientra in tale categoria, a seguito della approvazione, con d. lgs. 66/2010, del codice dell’ordinamento militare, la nave che appartenga alle forze armate dello Stato, rechi i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato ed iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare».

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, uniformandosi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, chiedeva l’archiviazione del procedimento penale ritenendo «non sussistente il reato di cui all’art. 1100 cod. nav. difettando la qualità di “nave da guerra” nella motovedetta condotta dalla Guardia di Finanza (atteso che al comando della stessa vi era un Maresciallo) e sussistente, in ordine ai reati per cui si procede, la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., avendo l’indagata posto in essere le condotte oggetto di contestazione in presenza della scriminante dell’adempimento del dovere di soccorso in mare di naufraghi».

La richiesta di archiviazione veniva accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento che mostrava di condividere entrambe le argomentazioni (tanto quella relativa alla assenza della qualità di “nave da guerra”, quanto quella relativa alla configurabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p.).

Per un quadro completo della vicenda, rimandiamo a quanto già pubblicato in questa Rivista:

la richiesta di convalida della Procura di Agrigento formulata in data 30 giugno 2019;

l’ordinanza del GIP di Agrigento pronunciata in data 2 luglio 2019;

il ricorso per Cassazione della Procura di Agrigento depositato in data 16 luglio 2019;

– i contributi pubblicati sul tema da De Marchi (ITA), Trevisan – Möller (ENG) e Modugno (ITA).

Redazione Giurisprudenza Penale

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