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Una interessante sentenza in tema di inammissibilità dell’istanza di revisione europea avanzata, in malam partem, dalla Procura Generale (in assenza di una richiesta dell’interessato)

Corte di Appello di Catanzaro, Sez. II penale, 21 giugno 2021 (ud. 23 marzo 2021), n. 603
Presidente dott.ssa Caterina Capitò, Relatore dott. Pietro Scuteri

A seguito della sentenza della Grande Camera della Corte europea nel caso G.I.E.M. e altri c. Italia (commentata, su questa Rivista, da F. Cappelletti, La Grande Camera della Corte EDU deposita l’attesa sentenza in tema di confisca obbligatoria per lottizzazione abusiva. In breve, gli approdi raggiunti, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 6), la Procura Generale di Reggio Calabria aveva proposto un’istanza di revisione europea nei confronti di alcuni degli originari imputati del reato di lottizzazione in relazione al complesso di Punta Pellaro (Reggio Calabria), successivamente ricorrenti a Strasburgo, al fine di far accertare nuovamente nei loro confronti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato funzionale al ripristino della misura ablativa già dichiarata convenzionalmente illegittima dalla Corte europea.

Ad avviso dell’Ufficio di Procura, infatti, l’unico strumento idoneo per porre rimedio alle violazioni, accertate in sede europea, sarebbe costituito non già dalla restituzione, in via definitiva ed irrevocabile, dei beni confiscati ai relativi proprietari, bensì dalla riapertura del procedimento penale nei confronti degli originari imputati.

Con sentenza n. 603/21, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione europea per una pluralità di ragioni, che possono così riassumersi:

i) il Procuratore Generale non è soggetto legittimato ad attivare il giudizio di revisione europea proprio motu in assenza di una richiesta dell’interessato, dovendo essere rimessa alla esclusiva discrezionalità del ricorrente vittorioso in sede europea la scelta se sollecitare o meno la riapertura del processo;

ii) il rimedio della revisione europea non è esperibile in malam partem.

Redazione Giurisprudenza Penale

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