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Atti persecutori (art. 612-bis c.p.): il Tribunale di Milano si pronuncia sulla configurabilità del cd. stalking condominiale

Tribunale di Milano, Quinta Sezione Penale, 13 ottobre 2021 (ud. 22 settembre 2021), n. 9221
Giudice dott.ssa Anna Messina

In tema di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), segnaliamo ai lettori la sentenza con cui il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla configurabilità del cd. “stalking condominiale“.

Il reato in esame – ha ricordato, in apertura, il Tribunale – «è configurabile anche quando le singole condotte siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi previsti dalla norma».

Quanto alla configurabilità del reato in ambito condominiale, il Tribunale ha evidenziato come il requisito del mutamento delle abitudini di vita «debba essere accertato tenendo conto delle conseguenze emotive delle costrizioni sulla vita della persona offesa e non sulla base di una valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportato». Ne consegue che tale evento potrà essere ravvisato, ad esempio, in comportamenti quali «il cambio degli orari di entrata e di uscita dalla propria abitazione da parte del condomino vittima degli atti persecutori, la adozione, da parte di quest’ultimo, di percorsi alternativi all’interno dello stabile (uso delle scale anziché dell’ascensore o uso delle scale opposte a quelle normalmente utilizzate) nonché la ricerca di ospitalità da parte di amici e parenti durante il fine settimana» (al fine di non incontrare il condomino imputato).

Il requisito del perdurante e grave stato di ansia o di paura – prosegue il Tribunale «deve essere ancorato ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dal soggetto agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di tempo e luogo in cui è stata consumata»; ne deriva che tale requisito potrà identificarsi nel «timore, nella vittima, di subire ulteriori aggressioni o ritorsioni» da parte del condomino imputato.

Redazione Giurisprudenza Penale

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