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Estradizione verso gli Stati Uniti (caso Lee Gilley): l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Torino ha chiesto rassicurazioni

Corte di Appello di Torino, Sez. II, Ordinanza, 17 luglio 2026
Presidente dott.ssa Palmesino, Relatore dott. Sterpos

Segnaliamo ai lettori, in tema di estradizione (caso Lee Gilley), l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Torino ha formulato, ai sensi dell’art. XI del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana, richieste di chiarimenti al Governo degli Stati Uniti su una serie di aspetti, tra i quali, in particolare, pena di morte e “life imprisonment without parole“.

Quanto al primo aspetto, la Corte di Appello ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 223/1996, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), affermando che “il divieto contenuto nell’art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta”.

Dopo aver richiamato la documentazione presente nel fascicolo – e, in particolare, una mail da cui si ricaverebbe che l’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris non avrebbe rinunciato definitivamente a perseguire una condanna alla pena di morte (essendosi solo affermato che tale pena non era stata richiesta, ma non che non si sarebbe potuto richiederla in futuro) – la Corte di Appello ha osservato come “non sia chiaro, al momento, come il Governo degli Stati Uniti possa garantire il rispetto della condizione che la pena di morte non sarà inflitta e se inflitta non sarà eseguita, visto l’atteggiamento non lineare che è dato cogliere da parte dell’ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Harris“.

Quanto alla condanna alla pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione, la Corte di Appello ha ricordato come “nella sentenza resa dalla Corte EDU nel caso Sanchez Sanchez v The United Kingdom 22854/20 in data 3.11.2022, si sia statuito che, nel caso in cui l’ergastolo senza liberazione condizionale sia pena applicabile in conseguenza di una estradizione verso un paese non aderente, non si possono imporre allo stato richiedente gli stessi limiti valevoli per gli stati aderenti alla convenzione“.

La Corte EDU – ha proseguito la Corte di Appello – ha ritenuto che “in materia si debba adottare un approccio in due fasi: dapprima l’estradando deve provare che vi sono ragioni sostanziali di temere che se consegnato, nel caso di sua condanna, potrà essergli irrogata una pena di life imprisonment without parole; in un secondo passaggio si dovrà considerare se sussista un meccanismo di revisione che consenta alle autorità del paese richiedente di valutare il progresso da parte del carcerato verso la riabilitazione o altre ragioni di rilascio basate sul suo comportamento o altre rilevanti circostanze personali“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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