ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

La Cassazione delimita il perimetro della condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. VI, 18 ottobre 2022 (ud. 1° luglio 2022), n. 39312
Presidente Costanzo, Relatore Tripiccione

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza penale della condotta consistente nella rivelazione di “accertamenti investigativi preliminari” della Guardia di Finanza su operazioni societarie.

Ferma restando la sussistenza del dovere di segretezza al momento di svolgimento degli accertamenti – si legge nella pronuncia – «nel processo di merito è mancato qualunque approfondimento istruttorio in merito alla sua permanenza al momento della rivelazione ascritta all’imputato; al contrario, posto che anche nel procedimento penale la segretezza degli atti cessa quando l’imputato ne viene a conoscenza ovvero con la chiusura delle indagini preliminari, sarebbe stato necessario verificare se la notizia in questione era ancora coperta dal segreto, verificando anche gli eventuali esiti (se circoscritti all’indagine fiscale – tributaria ovvero confluiti nell’ambito di un’indagine penale)».

Il regime del segreto – continua la Corte – «varia a seconda che si tratti di una verifica tributaria ovvero di un’indagine penale. Ad esempio, con riferimento alla prima ipotesi, si è affermato che non integra il reato di rivelazione di segreto d’ufficio la condotta del dipendente dell’Agenzia delle Entrate che dà notizia dell’avvenuto svolgimento di una verifica fiscale nei confronti di un contribuente, senza alcun riferimento al suo contenuto, poiché il mero fatto o del compimento di detta attività non è coperto da segreto di ufficio».

In conclusione, «a fronte di una rivelazione riguardante il mero fatto dell’accertamento sui trasferimenti di quote, tenuto conto, da un lato, del carattere non riservato del suo oggetto, e, dall’altro, della assoluta carenza di approfondimenti istruttori su natura e risultati dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza, la segretezza della notizia rivelata appare più oggetto di una presunzione da parte dei Giudici di merito che un risultato dimostrato ed acquisito con certezza al giudizio».

Essendosi in presenza di «lacune istruttorie non colmabili all’esito di un eventuale giudizio di rinvio», i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza senza rinvio mancando i presupposti per ravvisare l’elemento materiale della condotta.

Redazione Giurisprudenza Penale

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