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Piazza della Loggia: la sentenza della Cassazione sulla costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio

Cassazione Penale, Sez. II, 30 ottobre 2023 (ud. 29 settembre 2023), n. 43790
Presidente Beltrani, Relatore Aielli

Segnaliamo ai lettori – con riferimento al procedimento pendente a Brescia per la cd. strage di piazza della Loggia – la sentenza con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Brescia, in data 11 maggio 2023, aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine (finalizzata a consentire la costituzione di parte civile) avanzata dall’Avvocatura generale della Stato in rappresentanza e nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno nonché la subordinata eccezione di nullità dell’avviso di udienza preliminare, per omessa notifica alle predette persone offese.

Più nel dettaglio, con riferimento alla prima istanza, “il GUP aveva ritenuto che l’omessa notificazione dell’avviso di udienza preliminare alle citate Amministrazioni dello Stato, data la notorietà del fatto storico rappresentato dalla celebrazione dell’udienza preliminare e la sua conoscibilità in tempo utile alla fini della costituzione di parte civile, non integrasse una causa di forza maggiore tale da giustificare la rimessione in termini, sicché, essendo stati ultimati all’udienza preliminare del 23/3/2023 gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ed essendo stata conseguentemente, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. pen., aperta la discussione, il termine per la costituzione di parte civile previsto dall’art. 79 cod. proc. pen., come modificato dal D. Igs. 150 del 2022, doveva ritenersi spirato“.

Si aggiungeva, inoltre, che “in altri processi aventi ad oggetto la “Strage di Piazza della Loggia” (ad es., nel processo definito con sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano n. 39 del 22/7/2015, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 41585/2017), vi era stata un’omessa notifica dell’avviso di udienza preliminare nei confronti medesime Amministrazioni istanti e, tuttavia, ciò non aveva impedito alle stesse di conoscere la data dell’udienza preliminare e di costituirsi parte civile“.

La Corte prende le mosse ricostruendo lo sviluppo della vicenda processuale, passata attraverso la seguente scansione temporale:

i) le amministrazioni ricorrenti, appresa da organi di stampa la notizia della pendenza del procedimento, ed in particolare della celebrazione della udienza preliminare in data 23/03/2023 (alla quale esse non presenziarono, perché non avvisate, e conclusa con rinvio in prosieguo al 20/04/2023), in data 24/03/2023, premesso di non avere ricevuto alcun avviso, e rilevato che sussistevano comunque le condizioni per la rimessione nel termine per la costituzione di parte civile, formularono al G.u.p. la richiesta “di adottare ogni consequenziale provvedimento idoneo a garantire la loro partecipazione al procedimento”;

ii) il G.u.p. designato del Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 04/04/2023, in accoglimento dell’istanza, ha disposto la notificazione alle parti instanti, odierne ricorrenti, dell’avviso di udienza preliminare;

iii) dopo la celebrazione dell’udienza preliminare in data 20/04/2023 (nella quale si prese atto unicamente di una astensione forense, e comunque le odierne ricorrenti ribadirono, secondo quanto verbalizzato, la propria volontà formalizzare la costituzione di parte civile), le predette parti, alla successiva udienza preliminare celebrata in data 11/05/2023, chiesero tempestivamente di essere autorizzate a costituirsi parte civile, previa (in realtà già disposta) restituzione nel relativo termine ai fini della costituzione di parte civile.

Ciò chiarito – si legge nella sentenza – “appare evidente l’abnormità del provvedimento impugnato, e la sua conseguente immediata ricorribilità per cassazione“.

Il G.u.p. – osservano i giudici di legittimità – “con il provvedimento impugnato, operando in assoluta carenza di potere, ha preteso privare di effetti – pur in difetto dell’impugnazione della parte in ipotesi controinteressata, che sarebbe comunque spettato ad altra A.G. delibare – il provvedimento emesso dal proprio ufficio in data 04/04/2023, il quale, disponendo la notificazione alle odierne parti ricorrenti dell’avviso di udienza preliminare, in precedenza omessa, ne aveva (non importa, in questa sede, se correttamente o meno: ma cfr. sul punto i rilievi di cui al § 6 che segue) riconosciuto la qualifica di pp.oo., rimettendole nel termine per effettuare l’eventuale costituzione di parte civile“.

Risulta, in tal modo, “integrata una ipotesi di abnormità c.d. “strutturale”, che è ipotizzabile nei casi in cui il giudice eserciti “un potere non attribuitogli dall’ordinamento ed è, inoltre, configurabile anche una ipotesi di abnormità c.d. “funzionale”, perché l’atto impugnato, ponendosi in palese contraddizione con il precedente provvedimento emesso dal medesimo ufficio, ha determinato esso stesso una situazione di incertezza, e quindi di stallo, circa la regolare instaurazione del contraddittorio“.

In conclusione, la Corte osserva che, “pacifica essendo (anche in seno alle dottrine più autorevoli) la natura giuridica di delitto contro la personalità dello Stato del delitto di cui all’art. 285 cod. pen. contestato all’imputato – e, quindi, la qualifica di persona offesa dal reato attribuibile allo “Stato” – risulta erronea l’affermazione, che si rinviene nel provvedimento impugnato, riguardante la non sovrapponibilità dei termini e delle figure “Stato”, “Presidenza del Consiglio dei Ministri” e “Ministero dell’Interno”, posta a fondamento del (come visto, per altra via, abnorme) diniego della qualifica di persone offese dal reato alle Amministrazioni instanti (asseritamente legittimate alla costituzione di parte civile soltanto in qualità di persone danneggiate dal reato, alle quali, sempre asseritamente, la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare non sarebbe stata dovuta). Osserva, in proposito, il Collegio che la L. n. 3 del 1991, all’art. 1, comma 4, prevede che “la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri”, il che consente di ritenere che le figure dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri siano coincidenti, posto che quest’ultima è l’organo di vertice dell’esecutivo che rappresenta lo Stato e, come tale, è attributaria del potere e della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da determinati delitti“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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