ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Truffa: sulla rilevanza del silenzio (“inerzia” e “eloquente”) quale forma di raggiro ai sensi dell’art. 640 c.p.

Cassazione Penale, Sez. II, 16 novembre 2023 (ud. 3 ottobre 2023), n. 46209
Presidente Rago, Relatore D’Auria

In tema di truffa, segnaliamo la pronuncia con la quale la Corte di cassazione ha affrontato la seguente questione giuridica: «se, e in che termini, il silenzio possa costituire un “raggiro” ai sensi dell’art. 640 c.p.».

Giudicando sul caso di un medico ospedaliero in regime intra moenia riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 640 c. 2 c.p. per non aver comunicato all’ente pubblico di svolgere attività professionale presso il suo studio privato (in tal modo inducendo l’ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell’indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si svolgesse regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali), la Corte ha osservato come si debba “distinguere tra silenzio “inerzia” (di per sé incolore in quanto puramente negativo) e silenzio “eloquente” (di carattere comunicativo o comunque espressivo, che è munito di specifica significatività, quale contegno positivo con significato e valore di dichiarazione, per l’emersione di circostanze ed elementi di varia natura che arricchiscono la situazione nella quale s’innesta il contegno dell’agente)“.

Ciò che va valutato, caso per caso, “è il rilievo del silenzio nel contesto specifico: se rileva solo di per sé, quale semplice inazione, non può costituire raggiro tipico e non può ritenersi sufficiente per l’integrazione della truffa; se, invece, il silenzio è soltanto apparente – nel senso che cela un determinato atteggiamento fraudolentemente preordinato ad ingannare l’altro contraente – lo stesso non costituisce una mera inazione, una stasi, ma acquisisce un pregnante significato comunicativo quale silenzio “qualificato” e, dunque, rileva come comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa“.

Questi i principi affermati dalla Corte:

– in tema di truffa, la nozione di raggiro non coincide con quella di artifizio (che comprende sempre una condotta attiva), in quanto essa indica quel comportamento, non necessariamente di natura verbale, tenuto nei confronti di un determinato soggetto ed ispirato ad astuzia o ingegnosità e allo sfruttamento dell’altrui ingenuità o buona fede, che determina nel destinatario un’erronea rappresentazione della realtà, essendo normalmente lo scopo di tale comportamento quello di indurre il destinatario a fare – con proprio danno e con indebito vantaggio della controparte o di un terzo – qualcosa che egli altrimenti non farebbe nello stesso modo.

– il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro non quando si risolve in un semplice silenzio “inerzia”, ma quando si configura come silenzio “eloquente” e, cioè, quando, in rapporto alle concrete circostanze del caso, cela un determinato comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa.

Redazione Giurisprudenza Penale

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