ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Corte di Appello di Roma applica la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di persona indiziata di atti persecutori

Corte di Appello di Roma, Sez. IV Penale, Decreto, 26 febbraio 2024 (ud. 9 gennaio 2024), n. 8
Presidente dott. Francesco Neri

Segnaliamo ai lettori il decreto con cui la Corte di Appello di Roma, sezione IV penale, ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di persona indiziata di atti persecutori.

La Corte di Appello, dopo aver ricordato che “sono plurime le misure di prevenzione applicate nell’ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, poiché trattasi di manifestazioni di forme di violenza contro donne e minorenni perpetrate da soggetti inquadrabili nella categoria di cui all’art. 1 lett. c) d.lgs. n.159/2011” (soggetti dediti alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), ha affermato come l’esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerga anche dalla disposizione della L.69/2019 che, “col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela a favore delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha previsto specifiche prescrizioni finalizzate a prevenire il rischio di recidiva (stante l’alta percentuale di reiterazione di tali reati)“.

Il rischio di recidiva – proseguono i giudici – “appare essere superiore rispetto a quello di qualsiasi altro delitto, considerato che i reati di violenza di genere sono fondati su una precisa e strutturata identità culturale del loro autore che ha introiettato modelli comportamentali violenti (cosi la Convenzione di Istanbul) ritenuti naturali, la cui rinuncia genera, ai suoi occhi, una perdita di ruolo e di dominio e non permette di creare rapporti paritari con il genere femminile a cui non riconosce dignità, libertà e autonomia“.

Recidiva – si legge nel decreto – che è tendenzialmente “determinata dall’assenza di consapevolezza che la condotta tenuta costituisca reato, oltre che dalla convinzione che la responsabilità della violenza sia addebitabile alla partner per il suo comportamento e per la sua successiva denuncia o querela“.

In merito alla inquadrabilità del proposto – quale indiziato del reato di stalking – nella fattispecie di cui all’art. 4 lett. i-ter) d.lgs. 159/2011, la Corte afferma che “non occorre l’acquisizione della prova dei fatti penalmente rilevanti puniti ex art. 612-bis c.p., ma la sussistenza di un “quadro indiziario” fondato su elementi di fatto che renda verosimile, secondo consolidate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori“.

Trattandosi, infatti, “di una misura di prevenzione, non è necessario che venga raggiunta la certezza sulla sussistenza del reato, ma è sufficiente che vi siano indizi gravi sulla verosimile possibilità che il reato è stato o sarà consumato, non risultando così necessario che sia avvenuta la lesione del bene protetto dalla norma penale incriminatrice, essendo al contrario sufficiente la valutazione sulla ragionevole sussistenza delle condizioni di una pericolosità sociale non generalizzata, ma rivolta alla vittima“.

Da ultimo, quanto al carattere “attuale” della pericolosità sociale, la Corte ricorda come, secondo la giurisprudenza, lo stesso “possa essere desunto anche da fatti remoti, purché costituenti univoco indice della persistenza del comportamento antisociale“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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