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Truffe online: si applica l’aggravante della minorata difesa o l’aggravante dell’uso di strumenti informatici e telematici? I rapporti tra le due circostanze dopo il decreto sicurezza 2025

in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 5 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. II, 23 gennaio 2025 (ud. 15 gennaio 2025), n. 2818
Presidente Petruzzelli, Relatore Florit

La sentenza in commento offre lo spunto per qualche riflessione sulla truffa aggravata dalla minorata difesa e sui suoi confini applicativi rispetto alla truffa aggravata dall’uso di strumenti informatici e telematici, soprattutto alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. n. 48 del 2025 – c.d. decreto sicurezza.

La sentenza, infatti, per quanto di interesse in questa sede, si sofferma sull’aggravante della minorata difesa, riconosciuta in primo e in secondo grado, ma esclusa – in accoglimento del ricorso dell’imputato – dalla Cassazione.

A partire dalle motivazioni elaborate dalla Cassazione, nel presente contributo si cercherà, allora, di effettuare un’analisi della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5, c.p. (richiamata dall’art. 640, co. 2, n. 2-bis, c.p.), la quale, nel corso del tempo, è stata oggetto di una significativa interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, con particolare riferimento alla costellazione di casi delle “truffe online”, si cercherà di individuare il confine tra tale ipotesi di truffa e l’ulteriore ipotesi di truffa aggravata, di recente introdotta dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, al n. 2-ter dell’art. 640, co. 2, c.p., per i casi in cui «il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione».

Infatti, come di seguito verrà meglio illustrato, in passato la giurisprudenza prevalente riconduceva le truffe online nell’ipotesi di cui all’art. 640, co. 2, n. 2-bis, c.p. (truffa aggravata dalla minorata difesa), sicché oggi, a seguito dell’introduzione del n. 2-ter (truffa aggravata dall’uso di strumenti informatici o telematici), si pone il problema di delineare con precisione i confini tra le due circostanze, per stabilire quale tipologia di truffe online sia ancora riconducibile alla truffa aggravata dalla minorata difesa e quale, invece, alla truffa aggravata dall’uso di strumenti informatici o telematici.

Si anticipa fin da ora che la necessità di distinguere in modo chiaro le due circostanze aggravanti non risponde a un’esigenza meramente classificatoria, bensì è imposta dalle conseguenze pratiche che derivano dal riconoscimento dell’una o dell’altra aggravante: il regime di perseguibilità e la cornice edittale applicabile.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Bestagno, Truffe online: si applica l’aggravante della minorata difesa o l’aggravante dell’uso di strumenti informatici e telematici? I rapporti tra le due circostanze dopo il decreto sicurezza 2025, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 5