ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulle condizioni di applicabilità della aggravante della minorata difesa in caso di truffa online.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. II, Sent. 13 gennaio 2021 (ud. 14 ottobre 2020), n. 1085
Presidente Verga, Relatore Recchione

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, si è pronunciata sulla configurabilità dell’aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) con riguardo alla fattispecie di truffa nelle vendite di prodotti online.

Dando seguito al proprio consolidato orientamento, ha chiarito la Corte che “sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti ‘on-line’, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.

Ha poi specificato la Corte che “tale condivisa giurisprudenza identifica le condizioni della minorata difesa nella ‘costante’ distanza tra venditore ed acquirente che gestiscono trattative che si svolgono interamente sulle piattaforme web: tale modalità di contrattazione pone l’acquirente in una situazione di debolezza in quanto è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prodotto; a ciò si aggiunge che la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l’identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità”.

In sintesi “la compravendita online richiede un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell’altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto”.

Tuttavia, diverso deve ritenersi il caso in cuila trattativa prenda avvio dall’ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici – oggi in gran parte sostituiti dalla messagistica istantanea – ed incontri in presenza”. In questo caso l’aggravante non è configurabile, perché “non può dirsi che i contraenti versino in una condizione di particolare vulnerabilità; gli stessi risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, che non risultano agevolate dalla condizione di minorità in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente ‘a distanza’, su piattaforme web”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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