ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Sulle conseguenze dell’omessa celebrazione dell’interrogatorio preventivo

Cassazione Penale, Sez. VI, 13 maggio 2025 (ud. 20 marzo 2025), n. 17916
Presidente De Amicis, Relatore Giordano

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione si è pronunciata in merito alle conseguenza dell’omessa celebrazione dell’interrogatorio preventivo (art. 291 c. 1-quater c.p.p.), affermando che si è in presenza di una nullità (a regime intermedio) dell’ordinanza impositiva che deve essere fatta valere con la richiesta di riesame.

Il contatto anticipato tra il giudice e il (potenziale) destinatario del provvedimento restrittivo – si legge nel provvedimento – “costituisce un elemento fondante (e non solo cronologicamente antecedente) dell’esercizio del potere cautelare e la sua omissione costituisce un vulnus all’esercizio del diritto di difesa poiché priva l’indagato del diritto di esporre quanto utile a sua difesa: non si è in presenza, pertanto, di una causa di inefficacia della misura ma della inesistenza originaria di un presupposto del titolo“.

Non vertendosi in tema di inefficacia della misura ma di invalidità del provvedimento cautelare, “il mezzo tipico di deduzione della nullità è la richiesta di riesame, che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare e che consente all’indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari, ma anche dalla necessità (o meno) dell’interrogatorio preventivo”.

Trattandosi di vizio genetico, “non rileva a pena di decadenza la mancata deduzione della nullità nel corso dell’interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l’indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio“.

L’interrogatorio preventivo – continua il collegio – “non è surrogabile e l’indagato ha interesse, a prescindere dall’iter processuale, all’osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice. L’omesso interrogatorio preventivo non si risolve in una mera illegittimità, ma nell’omissione di un atto funzionale a garantire l’intervento e l’esercizio del diritto di difesa personale, che è, in primo luogo, conoscenza degli atti e possibilità di confrontarsi dialetticamente dinanzi al giudice“.

La Corte conclude evidenziando che, “diversamente dai casi in cui si sia in presenza di “mere illegittimità” dell’interrogatorio preventivo (che si è tenuto, sia pure divergendo dal modello legale, sicché l’atto, in mancanza di eccezioni della difesa, ha raggiunto il suo scopo – sarebbe una vera e propria finzione giuridica assimilare a tali fattispecie il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, omissione che ha effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Così come sarebbe una finzione anche ritenere che sia un equipollente l’interrogatorio di garanzia successivo all’adozione della misura“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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