Impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza e concessione di ulteriori 15 giorni (art. 585 c. 1-bis c.p.p.) sia al difensore di fiducia che a quello d’ufficio: sollevata questione di legittimità costituzionale
Corte di Appello di Roma, Sez. II, Ordinanza, 1º aprile 2025
Presidente dott. Flamini, Relatore dott. Bonagura
In tema di impugnazioni, segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale nella parte in cui non limita al difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza la concessione di ulteriori quindici giorni, rispetto ai termini del comma 1, per proporre impugnazione, ritenendo tale disposizione in contrasto e violazione dei principi sanciti dall’art. 3 Costituzione.
Dopo aver riepilogato le novità introdotte dalla “riforma Cartabia” in tema di impugnazioni e dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (“riforma Nordio“) – la quale ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 del codice di procedura penale – la Corte di Appello ha ricordato come, allo stato attuale, per le impugnazioni presentate dopo il 24 agosto 2024 sia differente il regime formale di impugnazione di una sentenza nell’interesse di un imputato giudicato in assenza: «mentre il difensore di fiducia non deve più presentare, con l’atto di impugnazione, il mandato a impugnare successivo alla sentenza gravata, il difensore d’ufficio, a pena d’inammissibilità, con l’atto di impugnazione deve, invece, depositare specifico mandato ad impugnare, rilasciato dalla parte dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Proprio a tali ultimi fini (per ricercare l’imputato e munirsi del mandato ad impugnare) – prosegue l’ordinanza – «il difensore d’ufficio potrà fruire dei quindici giorni aggiuntivi per depositare l’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 585 comma 1-bis del codice di procedura penale. E tuttavia — e qui sta il vulnus all’art. 3 della Costituzione — la legge 9 agosto 2024, n. 114, nel limitare l’operatività dell’art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale al difensore d’ufficio liberando quello di fiducia dal relativo onere, non è intervenuta sull’art. 585 comma 1-bis del codice di procedura penale, che continua ad applicarsi al “difensore dell’imputato giudicato in assenza”, senza distinzione tra difensore di fiducia e d’ufficio».
In altri termini – si legge nel provvedimento – «se i quindici giorni ulteriori rispetto a quelli ordinari sono funzionali esclusivamente a che il difensore dell’imputato giudicato in assenza abbia più tempo per cercare il proprio assistito dopo la sentenza e munirsi del mandato ad impugnare (“in caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585 comma 1”, si legge nella Relazione illustrativa alla Legge Cartabia), una volta che tale onere previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione è stato eliminato per il difensore di fiducia e mantenuto per il solo difensore d’ufficio, non si vede per quale ragione il difensore di fiducia dell’imputato giudicato in assenza debba continuare a fruire di quel termine aggiuntivo».
In conclusione, secondo la Corte di Appello di Roma il principio di uguaglianza sarebbe «violato in duplice senso:
a) posizioni del tutto differenti come quelle del difensore d’ufficio (su cui continuano a gravare gli oneri di ricerca e deposito imposti dall’art. 581 comma 1-quater del codice di procedura penale a pena d’inammissibilità dell’impugnazione) e del difensore di fiducia (per il quale la legge n. 114/2024 ha eliminato quegli oneri) continuano ad essere equiparate dall’art. 585 comma 1-bis del codice di procedura penale che, per un evidente difetto di coordinamento da parte del Legislatore, continua a concedere anche al difensore di fiducia quel termine aggiuntivo di quindici giorni per presentare l’impugnazione che era funzionale all’assolvimento di oneri che la Legge prevede ormai esclusivamente per il difensore d’ufficio. Dunque l’art. 585 comma 1-bis del codice di procedura penale, nell’interpretazione letterale, viola l’art. 3 Costituzione, imponendo un trattamento identico (la fruizione di quindici giorni aggiuntivi per proporre impugnazione) a situazioni soggettive ed oggettive assai differenti tra loro (il difensore di fiducia e quello d’ufficio di imputato giudicato in assenza, solo per il secondo dei quali quel termine è funzionale al fine di procurarsi dall’imputato il mandato ad impugnare la sentenza).
b) posizioni del tutto identiche come quelle del difensore di fiducia dell’imputato assente e del difensore di fiducia dell’imputato presente (del tutto equiparate sul punto, visto che anche il primo non ha più l’onere di munirsi del mandato specifico ad impugnare ex art. 581 comma 1-quater del codice di procedura penale) sono trattate in modo diverso dalla legge, poiché l’art. 585 comma 1-bis del codice di procedura penale concede al primo — e, ovviamente, non al secondo — il termine aggiuntivo di cui all’art. 585 comma 1-bis del codice di procedura penale per proporre impugnazione, termine che era finalizzato specificamente a procurarsi quel mandato».