Presentata una proposta di legge per sanzionare – nel codice penale e nel d. lgs. 231/2001 – la vendita di armi a minori
Segnaliamo ai lettori la proposta di legge AC 2364 – di iniziativa dei Deputati Serracchiani Debora, Gianassi Federico, Di Biase Michela a Lacarra Marco – avente ad oggetto “Introduzione degli articoli 696-bis del codice penale e 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di vendita di armi a minori, nonché disposizioni per la prevenzione della violenza minorile“.
La proposta – si legge nel documento – “nasce dall’esigenza di colmare un vuoto legislativo dal momento che, pur essendo previsto un generale divieto di vendita di armi a soggetti privi di porto d’armi, non si contempla una specifica fattispecie incriminatrice per la vendita di armi a minori“.
Si vuole, così, introdurre nel codice penale l’art. 696-bis, collocandolo nel libro terzo, tra le contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
La scelta sistematica “non è casuale: la disposizione si pone in continuità con l’articolo 37 del TULPS e con l’articolo 696 del codice penale che, rispettivamente, vietano e puniscono la vendita ambulante delle armi. La fattispecie è costruita come contravvenzione, punibile quindi sia a titolo di dolo che di colpa: questa scelta risponde all’esigenza di sanzionare anche condotte meramente negligenti, come nel caso in cui il venditore non si renda conto dell’età minore dell’acquirente o della potenzialità offensiva dell’oggetto venduto“.
Particolare rilevanza – prosegue il documento – “assume l’estensione della fattispecie alla vendita online, fenomeno in costante crescita che richiede specifici presìdi di controllo. La disposizione prevede inoltre la sospensione della licenza commerciale, prevedendo in tal modo anche una misura amministrativa accessoria che mira a rafforzare l’efficacia deterrente della fattispecie incriminatrice“.
Quanto al d. lgs. 231/2001, “la scelta risponde all’esigenza di responsabilizzare le società che svolgono l’attività di commercio di armi, incentivando l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire la vendita a minori. La sanzione pecuniaria (da cento a centotrenta quote) è stata parametrata alla gravità del fatto e alla capacità economica degli enti“.