Non è costituzionalmente illegittima l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Corte costituzionale, 19 giugno 2025 (ud. 19 maggio 2025), sentenza n. 81
Presidente Amoroso, Relatore Antonini
Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, «nella parte in cui non prevede l’abrogazione, trasformandolo in illecito amministrativo», del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
La disposizione denunciata ha depenalizzato un insieme di reati contemplati dalla legislazione speciale, ma non quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; ad avviso del giudice rimettente, con la censurata omissione il legislatore delegato non si sarebbe limitato a esercitare solo parzialmente la delega conferitagli con la legge n. 67 del 2014, ma l’avrebbe esercitata in violazione dello specifico principio e criterio direttivo dettato dal suo art. 2, comma 3, lettera b), che ha previsto l’abrogazione e la trasformazione in illecito amministrativo del suddetto reato, contemplato, come gli altri disciplinati dal denunciato art. 3, dalla legislazione speciale.
Di qui il dedotto vulnus all’art. 76 Cost, che la Corte ha, però, ritenuto non fondato.
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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:
Non è costituzionalmente illegittima l’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
L’omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato costituisce mancata attuazione di una parte dell’oggetto della delega contenuta nella legge numero 67 del 2014: trattandosi quindi di delega in minus, non sussiste la violazione dell’articolo 76 della Costituzione.
È quanto si legge nella sentenza numero 81, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dell’articolo 3 del decreto legislativo numero 8 del 2016, nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
La sentenza ha precisato che l’omessa depenalizzazione non determina nemmeno lo stravolgimento della legge di delegazione invece evocato dal rimettente.
«L’omessa attuazione attiene, infatti, a una singola fattispecie di reato, sicché non è idonea a minare il complessivo disegno del legislatore delegante, che ha previsto un’azione di depenalizzazione, “cieca” e nominativa, ad ampio spettro, concernente una vasta platea di reati».
La mancata depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non è, quindi, suscettibile di pregiudicare in radice il progetto del legislatore delegante.
La sentenza ha considerato che anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati si era, del resto, a suo tempo espressa in tali termini, precisando che la scelta del Governo si risolveva in «un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione».
Roma, 19 giugno 2025