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Sul termine differito per presentare querela qualora la persona offesa debba compiere accertamenti per acquisire la consapevolezza dell’illiceità penale del fatto

Cassazione Penale, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 15149
Presidente Pezzullo, Relatore Scarlini

Segnaliamo ai lettori, in tema di termine per proporre querela (art. 124 c.p., artt. 336, 337 c.p.p.), la sentenza con cui la Corte di cassazione ha ribadito che la decorrenza di termine deve considerarsi “differita” nel caso in cui la persona offesa, una volta acquisita la documentazione da cui si possa ricavare l’esistenza di un reato, abbia necessità di tempo (anche solo alcuni giorni) per esaminarla «al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto».

Va ricordato – si legge nella sentenza – «che il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui la notizia di reato pervenga a conoscenza del querelante, restando, però, a carico di chi deduce la sua tardività la prova del difetto di tempestività della stessa».

Nel caso di specie, «tenendo presente l’indicata distribuzione dell’onere della prova, risulta errata – e comunque del tutto congetturale – l’indicazione del dies a quo del termine per proporre querela nella data in cui il querelante aveva ricevuto la documentazione che gli avrebbe consentito di venire a conoscenza della notizia di reato, posto che, al medesimo dovevano essere, quantomeno, lasciati alcuni giorni per pervenire ad un suo esaustivo esame. Quei pochi giorni, non più di una decina, che avrebbero consentito di ritenere, comunque, tempestiva la querela».

Del resto, si è già avuto modo di precisare – conclude la Corte – «che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto (pur se questo, come appare essere stato nell’odierno caso concreto, si protragga solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche)».

Redazione Giurisprudenza Penale

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